Allegato›Sez. III
Art. 117
Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria della sentenza impugnata per cassazione (articolo 62-bis del decreto legislativo n. 546 del 1992)
In vigore dal 29 nov 2024
Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria
della sentenza impugnata per cassazione
(articolo 62-bis del decreto legislativo n. 546 del 1992)
1. La parte che ha proposto ricorso per cassazione può chiedere alla corte di giustizia tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata di sospenderne in tutto o in parte l'esecutività allo scopo di evitare un danno grave e irreparabile.
2. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile, comunque non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della medesima istanza, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima.
3. In caso di eccezionale urgenza il presidente può disporre con decreto motivato la sospensione dell'esecutività della sentenza fino alla pronuncia del collegio.
4. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio, provvede con ordinanza motivata non impugnabile.
5. La sospensione può essere subordinata alla prestazione della garanzia di cui all' comma 2. Si applica la disposizione dell', comma 9.
6. La corte di giustizia tributaria non può pronunciarsi sulle richieste di cui al comma 1 se la parte istante non dimostra di avere depositato il ricorso per cassazione contro la sentenza.
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