Allegato›Parte II›Titolo I›Capo I
Art. 72
Omissioni del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio (articolo 3 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n. 1559 del 1947)
In vigore dal 29 nov 2024
Omissioni del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio
( del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n. 1559 del 1947)
1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che al fine d'interrompere o di turbare la regolarità dei servizi di accertamento e di riscossione delle imposte, rifiuta, omette o ritarda atti del proprio ufficio o servizio, è punito con la reclusione da un anno a sei anni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;173#art-a-72