Allegato›Parte II›Titolo I›Capo I
Art. 70
Istigazione a violare gli obblighi di pagamento (articolo 1 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n. 1559 del 1947)
In vigore dal 20 dic 2025
Istigazione a violare gli obblighi di pagamento
( del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n. 1559 del 1947)
1. Chiunque con qualsiasi mezzo promuove e organizza accordi o intese tra i contribuenti al fine di ritardare, sospendere o non effettuare il pagamento delle imposte, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni, salvo che il fatto non costituisca reato punibile con pena maggiore.
2. Alla stessa pena è soggetto chiunque pubblicamente o in riunioni, da considerarsi pubbliche ai sensi dell' del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, istiga i contribuenti a ritardare, sospendere o non effettuare il pagamento delle imposte.
3. Qualora l'accordo o l'istigazione abbia conseguito il suo effetto, il minimo delle pene previste nei commi 1 e 2 è portato ad un anno.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;173#art-a-70