AllegatoCapo II

Art. 65

Violazioni e sanzioni amministrative in materia di documento di accompagnamento dei beni viaggianti (articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 627 del 1978)

In vigore dal 29 nov 2024
Violazioni e sanzioni amministrative in materia di documento di accompagnamento dei beni viaggianti ( del decreto del Presidente della Repubblica n. 627 del 1978) 1. Il mittente è responsabile della mancata o inesatta compilazione dei documenti di cui agli , ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627; se non compila detti documenti, o indica su di essi beni diversi da quelli trasportati o consegnati, o li indica in quantità diversa, ovvero li compila in modo da non consentire comunque la identificazione delle parti, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 2.065 a euro 6.197. Alla stessa sanzione soggiace chiunque faccia uso di tali documenti al fine di eludere le prescrizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 627 del 1978. 2. Se nei documenti indicati nel comma 1 risultano mancanti o inesatte alcune delle altre indicazioni previste dagli , ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 627 del 1978, si applica al soggetto tenuto ad annotare tali indicazioni la sanzione amministrativa da euro 1.032 a euro 3.098. Al vettore che non sottoscrive per ricevuta gli esemplari del documento di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica n. 627 del 1978, o li sottoscrive pur se in esso siano riportate indicazioni incomplete o inesatte, limitatamente a quanto previsto dall', terzo comma, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 627 del 1978, si applica la sanzione da euro 154 a euro 309. Il conducente del veicolo che, durante l'esecuzione del trasporto, non è in grado di esibire gli esemplari dei documenti che debbono accompagnare il trasporto è soggetto alla sanzione da euro 51 a euro 185. La stessa sanzione si applica se il documento di trasporto non risulta sottoscritto ai sensi dell', terzo e nono comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 627 del 1978. 3. Ogni violazione diversa da quelle previste nei commi 1 e 2 è punita con la sanzione da euro 1.032 a euro 3.098. 4. Per le violazioni di cui al presente capo punite con una sanzione amministrativa è consentito al trasgressore di pagare una somma rispettivamente pari ad un sesto e ad un terzo del massimo, mediante versamento entro i quindici giorni ovvero dal sedicesimo al sessantesimo giorno successivi alla consegna o alla notifica del verbale di constatazione. Il pagamento estingue l'obbligazione relativa alla sanzione amministrativa nascente dalla violazione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;173#art-a-65

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