Art. 7
Accesso telematico alle banche dati ipotecaria e catastale
In vigore dal 3 ott 2024
1. All' del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. L'accesso ai servizi di consultazione telematica ipotecaria e catastale è consentito a chiunque, anche su base convenzionale, secondo le modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.».
2. All', comma 5-ter, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «per l'assolvimento dei fini istituzionali», sono inserite le seguenti: «nonché gli enti e i soggetti di cui all', comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per lo svolgimento di servizi di pubblico interesse, nonché i soggetti incaricati di funzioni ausiliarie nell'ambito dell'attività giurisdizionale, per l'acquisizione dei dati immobiliari necessari all'espletamento dei compiti loro affidati»;
b) le parole: «e su base convenzionale» sono soppresse;
c) dopo le parole: «in esenzione da tributi», sono inserite le seguenti: «e oneri».
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia dell'entrate sono determinate le modalità per rendere disponibili, a titolo gratuito e con modalità esclusivamente telematiche, i fogli di mappa catastale.
4. L'articolo 53 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto, di cui al regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153, è abrogato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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