Art. 2
Modifiche alle disposizioni concernenti l'imposta di registro
In vigore dal 1 gen 2027
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ovunque ricorrono, le parole: «ufficio del registro» e «uffici del registro» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «ufficio dell'Agenzia delle entrate» e «uffici dell'Agenzia delle entrate», le parole: «Comunità economica europea» sono sostituite dalle seguenti: «Unione europea» e le parole: «Commissione tributaria» e «Commissioni tributarie» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Corte di giustizia tributaria» e «Corti di giustizia tributarie»;
b) all', comma 1, lettera d), le parole: «direttiva della Comunità economica europea 17 luglio 1969, n. 335» sono sostituite dalle seguenti: «direttiva 2008/7/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008»;
c) all':
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. La richiesta di registrazione degli atti scritti è presentata mediante modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per la registrazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate, si applicano ove previsto le disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463 e, negli altri casi, i soggetti indicati all', comma 1, lettera b), presentano, oltre l'atto del quale chiedono la registrazione, una copia certificata conforme. I funzionari indicati all', comma 1, lettera c), presentano unicamente l'originale dell'atto.»;
3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Nei casi diversi da quelli previsti al comma 2, l'atto da registrare è presentato all'ufficio dell'Agenzia delle entrate secondo le modalità, anche telematiche, definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia.»;
d) all'articolo 13, comma 1-bis, la parola: «emanato» è sostituita dalla seguente: «pubblicato»;
e) all'articolo 16:
1) al comma 1, le parole: «liquidata dall'ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «liquidata dai soggetti obbligati al pagamento»;
2) il comma 2 è abrogato;
3) al comma 3, il secondo periodo è soppresso;
4) al comma 4, le parole: «in calce o a margine degli originali e delle copie dell'atto o della denuncia, annota» sono sostituite dalle seguenti: «annota sull'atto o sulla denuncia» e le parole: «della somma riscossa» sono sostituite dalle seguenti: «della somma pagata»;
5) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Eseguita la registrazione, l'ufficio restituisce al richiedente l'atto pubblico, la scrittura privata o la denuncia. Se la registrazione è avvenuta in base alla sola richiesta di registrazione, l'ufficio restituisce la fotocopia della richiesta con le annotazioni di cui al comma 4.»;
6) dopo il comma 6, è inserito il seguente:
«6-bis. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere stabilite modalità, anche telematiche, di esecuzione della registrazione.»;
7) al comma 7, le parole: «, in appositi volumi rilegati» sono soppresse;
f) all'articolo 17:
1) al comma 1, le parole: «presso uno dei soggetti incaricati della riscossione, ai sensi dell' del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237» sono soppresse;
2) al comma 3, le parole: «con le modalità di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine di trenta giorni»;
3) al comma 3-bis, le parole: «una denuncia in doppio originale» sono sostituite dalle seguenti: «una denuncia con le modalità, anche telematiche, definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate»;
g) all'articolo 18:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'Agenzia delle entrate conserva, anche con modalità telematiche e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, gli atti registrati ai sensi dell'articolo 16 e i modelli di cui all'articolo 17 e, trascorsi dieci anni, li trasmette all'archivio notarile, ad eccezione delle denunce di contratti verbali e dei modelli che sono distrutti.»;
2) al comma 3, le parole: «del pretore competente» sono sostituite dalle seguenti: «dell'autorità giudiziaria competente»;
h) all'articolo 19, comma 1, dopo le parole: «entro trenta giorni,» sono inserite le seguenti: «previa autoliquidazione e pagamento del relativo importo,»;
i) all'articolo 23, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Nelle cessioni di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa, si applicano le aliquote previste per i trasferimenti a titolo oneroso aventi a oggetto le diverse tipologie di beni che compongono l'azienda o il ramo di azienda, sulla base dell'imputazione a tali beni di una quota parte del corrispettivo da individuare secondo una ripartizione indicata nell'atto o nei suoi allegati. Per i crediti aziendali si applica sulla quota parte di corrispettivo a essi imputata l'aliquota prevista per le cessioni di crediti. Ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote, le passività si imputano ai diversi beni sia mobili che immobili in proporzione del loro rispettivo valore. In assenza della suddetta ripartizione, si applica la disposizione del comma 1.»;
l) all'articolo 34, comma 1, le parole: «, e nelle altre comunioni, dai beni risultanti da precedente atto che abbia scontato l'imposta propria dei trasferimenti.» sono sostituite dalle seguenti:
«. Ai soli fini della determinazione della massa comune e delle quote di diritto, nelle comunioni ereditarie si tiene conto anche dei beni donati in vita dal defunto ai soggetti tenuti alla collazione ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice civile; tali beni non sono soggetti all'imposta di registro in sede di divisione. Nelle altre comunioni, la massa comune è costituita dai beni risultanti da precedente atto che abbia scontato l'imposta propria dei trasferimenti.»;
m) all'articolo 35, comma 2, dopo le parole: «legge 27 luglio 1978, n. 392,», sono inserite le seguenti: «e della legge 9 dicembre 1998, n. 431,»;
n) all'articolo 37, comma 2, le parole: «che ha riscosso l'imposta» sono sostituite dalle seguenti: «che ha eseguito la registrazione»;
o) all'articolo 41:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'imposta, per gli atti diversi da quelli giudiziari di cui all'articolo 37 nonché da quelli per i quali opera l'istituto della registrazione a debito di cui all'articolo 59, è liquidata dai soggetti obbligati al pagamento mediante l'applicazione dell'aliquota indicata nella tariffa alla base imponibile, determinata secondo le disposizioni del titolo IV, con arrotondamento all'unità di euro per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore.»;
2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. L'ufficio, per gli atti per i quali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3-ter del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, anche avvalendosi di procedure automatizzate, controlla, sulla base degli elementi desumibili dall'atto, la regolarità dell'autoliquidazione delle imposte e tasse effettuata dal contribuente nonché la regolarità dei versamenti. Nel caso in cui risulti dovuta una maggiore imposta, l'ufficio notifica apposito avviso di liquidazione al contribuente con l'invito a effettuare, entro il termine di sessanta giorni, il pagamento per l'integrazione dell'imposta versata nonché della sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. Se il pagamento è effettuato entro il termine indicato, l'ammontare della sanzione amministrativa dovuta è ridotto a un terzo.»;
p) all'articolo 42, comma 1, le parole: «nei casi di presentazione della richiesta di registrazione per via telematica» sono soppresse;
q) all'articolo 43, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per le cessioni aventi ad oggetto immobili a uso abitativo e relative pertinenze, la cui base imponibile è determinata ai sensi dell', comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.»;
r) all'articolo 46:
1) al comma 2:
1.1) alla lettera a), le parole: «dal ventuplo» sono sostituite dalle seguenti: «da quaranta volte»;
1.2) alla lettera b), le parole: «ma in nessun caso superiore al ventuplo dell'annualità,» sono soppresse;
2) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Il prospetto dei coefficienti allegato al presente testo unico e il valore del multiplo dell'annualità indicato al comma 2, lettera a), sono variati in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli interessi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui detta modifica è intervenuta. Le variazioni di cui al primo periodo si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è pubblicato il decreto di variazione.
5-ter. Ai fini della determinazione dei valori di cui ai commi 2 e 5-bis, non può essere assunto un saggio legale d'interesse inferiore al 2,5 per cento.»;
s) all'articolo 48, comma 1, dopo le parole: «per il saggio legale di interesse», sono inserite le seguenti: «, secondo quanto previsto dal medesimo articolo 46»;
t) all'articolo 51:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari, si intende per valore quello venale in comune commercio. Per gli atti che hanno per oggetto aziende o diritti reali su di esse, si intende per valore quello venale complessivo dei beni che compongono l'azienda, compreso l'avviamento ed esclusi i beni indicati nell' della parte prima della tariffa e nell'articolo 11-bis della tabella, al netto delle passività inerenti all'azienda risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa a norma del codice civile, tranne quelle che l'alienante si sia espressamente impegnato a estinguere e quelle relative ai beni di cui al citato della parte prima della tariffa e articolo 11-bis della tabella.»,
2) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Per gli atti che hanno per oggetto aziende o diritti reali su di esse, l'ufficio controlla il valore di cui al comma 1 tenendo conto anche degli accertamenti compiuti ai fini di altre imposte e procede ad accessi, ispezioni e verifiche secondo le disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto. L'ufficio controlla anche la congruità della ripartizione del corrispettivo di cui all'articolo 23, comma 4.»;
u) all'articolo 54:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. All'atto della richiesta di registrazione il richiedente paga l'imposta autoliquidata a norma dell'articolo 16, comma 1.»;
2) al comma 2, le parole: «o al deposito di cui al primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «dell'imposta»;
v) all'articolo 55, comma 1, le parole: «o alla presentazione di una delle denunce previste dall'articolo 19» sono soppresse;
z) all'articolo 56:
1) al comma 1, lettera b), le parole: «della commissione tributaria centrale o della corte d'appello» sono sostituite dalle seguenti: «della corte di giustizia tributaria di secondo grado»;
2) al comma 4, le parole: «Per la riscossione coattiva delle imposte, delle soprattasse, delle pene pecuniarie e degli interessi di mora si applicano le disposizioni degli , da 5 a 29 e 31 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639» sono sostituite dalle seguenti: «Per la riscossione coattiva delle imposte, delle sanzioni e degli interessi si applicano le disposizioni in materia di riscossione coattiva dei tributi erariali»;
aa) all'articolo 57:
1) al comma 1, la parola: «633,» è soppressa e dopo le parole: «del Codice di procedura civile», sono inserite le seguenti: «, salvo quanto previsto dal comma 1.1»;
2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1.1 Per i provvedimenti dell'autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme e valori e ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura, compresi i provvedimenti di cui all'articolo 633 del codice di procedura civile, la registrazione è eseguita, in deroga alla previsione di cui all'articolo 16, comma 1, a prescindere dal pagamento dell'imposta. L'ufficio dell'Agenzia delle entrate richiede il pagamento dell'imposta alla parte condannata al pagamento delle spese ovvero al debitore nei cui confronti il decreto ingiuntivo è divenuto esecutivo. L'avviso di liquidazione per la richiesta dell'imposta è notificato anche alle altre parti del giudizio o al creditore, che rispondono in solido per il pagamento dell'imposta se l'azione di riscossione nei confronti del debitore principale si rivela infruttuosa. Fino al verificarsi di tale evento, i termini per la richiesta dell'imposta principale nei confronti degli obbligati in via sussidiaria sono sospesi.
bb) all'articolo 65, comma 6, le parole: «del cancelliere della pretura» sono sostituite dalle seguenti: «della cancelleria»;
cc) all'articolo 67, comma 4, le parole: «dal pretore» sono sostituite dalle seguenti: «dal tribunale»;
dd) all'articolo 76:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Decadenza dell'azione dell'amministrazione finanziaria)»;
2) al comma 1-bis, le parole: «dal pagamento dell'imposta proporzionale» sono sostituite dalle seguenti: «dalla registrazione o dal pagamento dell'imposta principale richiesta dall'ufficio ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis»;
3) al comma 2, lettera b), le parole: «,se si tratta di imposta complementare» sono soppresse;
4) al comma 4, le parole: «La soprattassa e la pena pecuniaria» sono sostituite dalle seguenti: «Le sanzioni amministrative»;
ee) all'articolo 77, comma 1, le parole: «della soprattassa, della pena pecuniaria» sono sostituite dalle seguenti: «della sanzione amministrativa»;
ff) alla Tariffa, Parte I:
1) all'articolo 9, dopo la parola: «patrimoniale», sono inserite le seguenti: «ivi compresi i contratti che trasferiscono diritti edificatori comunque denominati»;
2) all', la nota è sostituita dalla seguente: «Se il contratto preliminare prevede la dazione di somme a titolo di caparra confirmatoria o il pagamento di acconti di prezzo non soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi degli , comma 2, e 40 del testo unico, si applica l'aliquota dello 0,5 per cento o la minore imposta applicabile per il contratto definitivo. In entrambi i casi l'imposta pagata è imputata all'imposta principale dovuta per la registrazione del contratto definitivo».
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-18;139#art-2