Art. 4

Disposizioni in materia di imposta di bollo e di imposta sostitutiva sulle operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine

In vigore dal 3 ott 2024
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante la disciplina dell'imposta di bollo, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all', il primo comma è sostituito dal seguente: «Salvo quanto previsto dall', comma 1-bis, l'imposta di bollo è dovuta fin dall'origine per gli atti, i documenti e i registri indicati nella parte prima della tariffa, se formati nello Stato, e in caso d'uso per quelli indicati nella parte seconda.»; b) all', dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Per gli atti da registrare in termine fisso, ai sensi del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, l'imposta di bollo è assolta nel termine previsto per la registrazione dell'atto, con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per i documenti analogici presentati per la registrazione in originale all'ufficio dell'Agenzia delle entrate, l'imposta di bollo può essere assolta anche mediante contrassegno telematico, ai sensi del comma 1, lettera a).». c) all'articolo 25, dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, la dichiarazione dell'imposta di bollo può essere integrata per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione da presentare utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 15 e comunque non oltre i termini di decadenza dal potere di accertamento di cui all'articolo 37, comma 1.». 2. Al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 64, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Gli atti adottati o ricevuti dagli uffici diplomatici e consolari non sono assoggettati a imposta di bollo.»; b) all'allegato recante la tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari: 1) i diritti di cui agli , lettera b), 7, 8, 17, 18, 24, 55 e 66 sono rispettivamente rideterminati in euro 50, 12, 15, 90, 60, 20, 35 e 50; 2) la nota A) è soppressa; 3) la nota 5) è sostituita dalla seguente: «5) l'articolo comprende i certificati di situazione di famiglia e gli atti di giuramento ai fini dell'acquisto della cittadinanza. Resta salvo il pagamento del diritto di cui all'articolo 9-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91.»; 4) alla nota 13), dopo la parola: «gratuitamente», sono inserite le seguenti: «, fatto salvo il rimborso del costo dello stampato». 3. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al quinto comma, dopo le parole: «per le sanzioni relative alla omissione o infedeltà della dichiarazione,», sono inserite le seguenti: «fatto salvo quanto previsto al comma 5-bis,»; b) dopo il quinto comma, è inserito il seguente: «Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, la dichiarazione dell'imposta sostitutiva può essere integrata per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui ai commi precedenti, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 76, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.».
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-18;139#art-4

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