Capo I
Art. 36
Modifiche alla Parte prima, Titolo V, Capo IV, Sezione II del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
In vigore dal 28 set 2024
1. All'articolo 215, comma 1 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «le azioni revocatorie concorsuali» sono sostituite dalle seguenti: «le azioni risarcitorie, recuperatorie e revocatorie».
2. All'articolo 216, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «Per i beni immobili il curatore pone in essere almeno tre esperimenti di vendita all'anno.» sono sostituite dalle seguenti: «Per i beni immobili il curatore pone in essere almeno un esperimento di vendita per il primo anno e due per gli anni successivi.».
3. All'articolo 217, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo le parole: «Se il prezzo offerto è inferiore, rispetto a quello indicato» sono inserite le seguenti: «nell'avviso di cui al comma 5 o».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-13;136#art-36