Capo I

Art. 36

Modifiche alla Parte prima, Titolo V, Capo IV, Sezione II del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

In vigore dal 28 set 2024
1. All'articolo 215, comma 1 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «le azioni revocatorie concorsuali» sono sostituite dalle seguenti: «le azioni risarcitorie, recuperatorie e revocatorie». 2. All'articolo 216, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «Per i beni immobili il curatore pone in essere almeno tre esperimenti di vendita all'anno.» sono sostituite dalle seguenti: «Per i beni immobili il curatore pone in essere almeno un esperimento di vendita per il primo anno e due per gli anni successivi.». 3. All'articolo 217, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo le parole: «Se il prezzo offerto è inferiore, rispetto a quello indicato» sono inserite le seguenti: «nell'avviso di cui al comma 5 o».
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Modifiche alla Parte prima, Titolo V, Capo IV, Sezione II del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Art. 36 Disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14.) — Testo vigente | Portale Normativo