Art. 7
Esonero e casi di equivalenza
In vigore dal 25 set 2024
1. Le imprese di grandi dimensioni, nonché le piccole e medie imprese quotate non sono soggette agli obblighi di rendicontazione di cui all', commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 qualora le informazioni ivi richieste siano incluse:
a) dalla società madre nella rendicontazione consolidata di sostenibilità redatta in conformità all';
b) dalla società madre europea nella relazione consolidata sulla gestione redatta in conformità agli articoli 29 e 29-bis della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013;
c) dalla società madre extra-europea in una rendicontazione consolidata di sostenibilità redatta conformemente agli standard di rendicontazione adottati dalla Commissione europea ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29-ter dalla direttiva 2013/34/UE o con modalità equivalenti ai principi di rendicontazione di sostenibilità determinati conformemente a un atto di esecuzione della Commissione sull'equivalenza dei principi di rendicontazione di sostenibilità adottato a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, terzo comma, della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, nonché resa nel formato elettronico di comunicazione specificato all' del regolamento (UE) 2019/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018 e marcata, comprese le informazioni di cui all' del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, conformemente al formato elettronico di comunicazione specificato nel medesimo regolamento delegato.
2. Le società madri di un gruppo di grandi dimensioni non sono soggette agli obblighi di rendicontazione previsti dall', commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 qualora le informazioni ivi richieste siano incluse:
a) dalla società madre nella rendicontazione consolidata di sostenibilità redatta in conformità all';
b) dalla società madre europea nella relazione consolidata sulla gestione redatta in conformità agli articoli 29 e 29-bis della direttiva 2013/34/UE;
c) dalla società madre extra-europea in una rendicontazione consolidata di sostenibilità redatta conformemente agli standard di rendicontazione adottati dalla Commissione europea ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29-ter dalla direttiva 2013/34/UE o con modalità equivalenti ai principi di rendicontazione di sostenibilità determinati conformemente a un atto di esecuzione della Commissione sull'equivalenza dei principi di rendicontazione di sostenibilità adottato a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, terzo comma, della direttiva 2004/109/CE, nonché resa nel formato elettronico di comunicazione specificato all' del regolamento (UE) 2019/815 e marcata, comprese le informazioni di cui all' del regolamento (UE) 2020/852, conformemente al formato elettronico di comunicazione specificato nel medesimo regolamento delegato.
3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 sono soggette al rispetto delle seguenti condizioni:
a) la relazione sulla gestione della società esentata contiene tutte le informazioni seguenti:
1) il nome e la sede legale della società madre che fornisce le informazioni ai sensi dei commi 1 e 2;
2) il link al sito web sul quale sono rese disponibili la relazione sulla gestione consolidata della società madre o della società madre europea o, se del caso, la rendicontazione consolidata sulla sostenibilità della società madre extra-europea e l'attestazione contenente le conclusioni sulla conformità di cui all'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, lettera a-bis), della direttiva 2013/34/UE, e all' del presente decreto o dalle disposizioni nazionali di attuazione degli altri Stati membri dell'Unione europea o l'attestazione contenente le conclusioni sulla conformità di cui alla lettera b);
3) che la società è esentata ai sensi del presente articolo;
b) nei casi previsti dai commi 1, lettera c), e 2, lettera c), la rendicontazione consolidata di sostenibilità della società madre extra-europea e l'attestazione contenente le conclusioni circa la conformità, rilasciata da una o più persone o da una o più imprese autorizzate a rilasciare un'attestazione contenente le conclusioni sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità a norma del diritto a cui è soggetta la società madre extra-europea, sono pubblicate nei termini e con le modalità di cui all';
c) nei casi previsti ai commi 1, lettera c), e 2, lettera c), le informazioni di cui all' del regolamento (UE) 2020/852, relative alle attività svolte dalla società figlia esentata stabilita nell'Unione europea e dalle sue società figlie, ove non ricomprese nella rendicontazione di sostenibilità elaborata dalla società madre extra-europea, sono incluse nella relazione sulla gestione della società esentata.
4. In caso di esonero dalla redazione della rendicontazione di sostenibilità ai sensi del presente articolo, la società esentata procede alla pubblicazione, ai sensi dell', di copia della rendicontazione consolidata di sostenibilità, ovvero della relazione sulla gestione consolidata della società madre europea o extra-europea, redatta in lingua italiana o nella lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale o che sia fornita una traduzione in una di tali lingue del documento originale.
Se la traduzione non è certificata, la società inserisce una dichiarazione in tal senso.
5. Le esenzioni di cui al presente articolo non si applicano alle società di grandi dimensioni i cui valori mobiliari siano ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani o dell'Unione europea.
6. Ai fini del presente articolo, le imprese di assicurazione di cui all', comma 6, lettera a), che fanno parte di un gruppo che operi secondo una direzione unitaria a norma dell'articolo 96 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono trattate come imprese figlie dell'impresa madre di tale gruppo.
7. Ai fini del presente articolo e qualora si applichi l' del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, gli enti creditizi di cui all', comma 6, lettera b), del presente decreto, che sono affiliati permanentemente a un organismo centrale preposto al loro controllo alle condizioni stabilite dall' del regolamento (UE) n. 575/2013, sono trattati come imprese figlie di tale organismo centrale.
Storico versioni
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