Art. 11
Coordinamento tra le Autorità
In vigore dal 25 set 2024
1. Fermo restando quanto previsto all', comma 13, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la Consob, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, nel rispetto delle reciproche competenze e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, individuano forme di coordinamento, anche attraverso protocolli d'intesa o l'istituzione, di comitati di coordinamento, al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni nelle materie di sostenibilità ambientale, sociale, nonché della tutela dei diritti umani.
2. Ai componenti degli eventuali comitati di coordinamento non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-06;125#art-11