Art. 9

Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39

In vigore dal 25 set 2024
Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 1. Al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all': 1) dopo la lettera a), è inserita la seguente: «a-bis) "attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità": l'incarico finalizzato al rilascio di una relazione contenente le conclusioni espresse dal revisore della sostenibilità o dalla società di revisione legale conformemente all' del decreto legislativo adottato in attuazione dell' della legge 21 febbraio 2024, n. 15 e all'articolo 14-bis del presente decreto;»; 2) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) "ente di revisione di un Paese terzo": un ente che, indipendentemente dalla sua forma giuridica, effettua la revisione del bilancio d'esercizio o consolidato o, ove applicabile, svolge un incarico finalizzato al rilascio di un'attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità di una società avente sede in un Paese terzo e che è diverso da un ente iscritto nel registro di uno Stato membro in seguito all'abilitazione all'esercizio della revisione legale ai sensi dell', comma 4, lettera f-bis);»; 3) dopo la lettera h), sono inserite le seguenti: «h-bis) "relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità": la relazione del revisore della sostenibilità o della società di revisione legale di cui all'articolo 14-bis; h-ter) "rendicontazione di sostenibilità": la rendicontazione di sostenibilità quale definita all', comma, 1, lettera g), del decreto legislativo adottato in attuazione dell' della legge 21 febbraio 2024, n. 15;»; 4) dopo la lettera i-bis), sono inserite le seguenti: «i-ter) "responsabile/responsabili dell'incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilità": 1) il revisore della sostenibilità o i revisori della sostenibilità a cui è stato conferito l'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità e che firmano la relazione di attestazione; 2) nel caso in cui l'incarico di attestazione sia stato conferito a una società di revisione legale, il revisore della sostenibilità o i revisori della sostenibilità designati dalla società di revisione legale come responsabili dell'esecuzione dell'incarico di attestazione per conto della società di revisione legale e che firmano la relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità; i-quater): "responsabile/ responsabili chiave della sostenibilità": 1) il responsabile o i responsabili dell'incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilità come definiti alla lettera i-ter); 2) nel caso di un incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità di un gruppo, i revisori della sostenibilità designati da una società di revisione legale come i responsabili dell'attestazione della rendicontazione consolidata nonché i revisori della sostenibilità designati dalle società controllate significative in qualità di responsabili dell'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità;»; 5) dopo la lettera n), è inserita la seguente: «n-bis) "revisore della sostenibilità": il revisore legale di cui alla lettera n) abilitato anche allo svolgimento dell'incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilità in conformità alle disposizioni del presente decreto legislativo ovvero il revisore legale abilitato anche allo svolgimento dell'incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilità in un altro Stato membro dell'Unione europea in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE, come modificata dalle direttive 2014/56/UE e (UE) 2022/2464;»; 6) la lettera o) è sostituita dalla seguente: «o) "revisore di un Paese terzo": una persona fisica che effettua la revisione del bilancio d'esercizio o consolidato o, se del caso, un incarico finalizzato al rilascio di un'attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità di una società avente sede in un Paese terzo e che è diversa da una persona iscritta nel registro di uno Stato membro in seguito all'abilitazione all'esercizio della revisione legale;»; 7) dopo la lettera p), è inserita la seguente: «p-bis) "revisore della sostenibilità del gruppo": il revisore della sostenibilità o la società di revisione legale incaricati dell'attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità;»; 8) dopo la lettera r), sono inserite le seguenti: «r-bis) "principi di attestazione internazionali": i principi internazionali di attestazione e altri principi correlati definiti dall'International Federation of Accountants (IFAC) tramite l'International Auditing and Assurance Standard Board (IAASB), nella misura in cui gli stessi siano rilevanti ai fini dell'attestazione in materia di sostenibilità; r-ter) "principi di etica e indipendenza internazionali": i principi di etica e indipendenza internazionali definiti dall'International Federation of Accountants (IFAC) tramite l'International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA);»; b) all': 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'esercizio della revisione legale e lo svolgimento degli incarichi finalizzati alla attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità sono riservati ai soggetti iscritti nel Registro. Ai fini dell'abilitazione del revisore legale dei conti all'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità devono essere soddisfatte le condizioni di cui all', comma 1, lettera d-bis) e 4, comma 3-ter, nonché, se revisore di uno Stato membro o di un Paese terzo, del comma 3.»; 2) al comma 3, alle lettere a) e b), dopo le parole: «vertente sulla conoscenza della normativa italiana rilevante» sono inserite le seguenti: «in materia di revisione legale dei conti ed eventualmente, se abilitate in tal senso nello Stato di provenienza, in materia di attestazione della conformità della revisione legale dei conti o di entrambe»; 3) al comma 4, la lettera f-bis) è sostituita dalla seguente: «f-bis) le imprese di revisione legale abilitate in uno Stato membro che abbiano fatto richiesta di iscrizione al Registro e, eventualmente, all'attività di abilitazione alla attestazione delle conformità della rendicontazione di sostenibilità, anche in momenti diversi, secondo le modalità stabilite con regolamento adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob. Tali imprese potranno esercitare la revisione legale e l'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità a condizione che i responsabili dei rispettivi incarichi soddisfino i requisiti previsti dai commi 2 e 3, lettera a).»; c) all': 1) al comma 1: 1.1) alla lettera a), le parole: «e per l'esercizio dell'attività di revisione legale» sono sostituite dalle seguenti: «, per l'esercizio dell'attività di revisione legale ed, eventualmente, per lo svolgimento dell'incarico finalizzato al rilascio di un'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità»; 1.2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) ha durata almeno triennale, di cui almeno otto mesi relativi all'acquisizione delle conoscenze teorico pratiche necessarie nel caso in cui il tirocinante intenda conseguire anche l'abilitazione di cui all', comma 1, secondo periodo. Tale periodo di tirocinio di almeno otto mesi può essere svolto dal revisore legale o dal soggetto che ha già completato il tirocinio per l'esercizio dell'attività di revisione legale, anche disgiuntamente al periodo di tirocinio necessario al conseguimento dell'abilitazione alla revisione legale che ha durata almeno triennale;»; 1.3) dopo la lettera d), è inserita la seguente: «d-bis) comporta, ai fini dell'abilitazione del revisore allo svolgimento di incarichi finalizzati al rilascio di un'attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità, l'obbligo di collaborare nel periodo di almeno otto mesi allo svolgimento di incarichi di attestazione della conformità della rendicontazione annuale e consolidata di sostenibilità o ad altri servizi relativi alla sostenibilità;»; 2) al comma 2: 2.1) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di revisione legale»; 2.2) dopo la lettera b), è inserita la seguente: «b-bis) la data di inizio del tirocinio per l'abilitazione al rilascio dell'attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità;»; 2.3) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) il soggetto o i soggetti presso il quale il tirocinio è svolto, con specifica identificazione della finalizzazione del tirocinio di cui alle lettere b) o b-bis);»; 3) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Entro sessanta giorni dal termine di ciascun anno di tirocinio, il tirocinante redige una relazione sull'attività svolta ai sensi del comma 1, lettera d), specificando gli atti e i compiti relativi ad attività di revisione legale alla cui predisposizione e svolgimento ha partecipato, con indicazione del relativo oggetto e delle prestazioni tecnico-pratiche rilevanti alla cui trattazione ha assistito o collaborato. La relazione, unitamente alla dichiarazione del revisore legale o della società di revisione legale presso cui è stato svolto il tirocinio che attesta la veridicità delle indicazioni ivi contenute, è trasmessa al soggetto incaricato della tenuta del registro del tirocinio. La relazione attestante lo svolgimento delle attività di tirocinio di cui al comma 1, lettera d-bis) deve essere redatta entro sessanta giorni dal termine del periodo di tirocinio, anche separatamente dalla relazione annuale di cui al primo periodo. In caso di dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni di cui all'articolo 24, a carico del tirocinante e del revisore legale o della società di revisione legale presso cui è stato svolto il tirocinio.»; 4) al comma 7, dopo le parole: «ai fini dell'abilitazione» sono aggiunte le seguenti: «all'esercizio della revisione legale o all'abilitazione al rilascio di un'attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità»; d) all': 1) al comma 1, dopo le parole: «all'esercizio della revisione legale» sono inserite le seguenti: «e per l'abilitazione allo svolgimento di incarichi di attestazione della rendicontazione di sostenibilità»; 2) dopo il comma 3-bis, è inserito il seguente: «3-ter). Ai fini dell'abilitazione del revisore legale dei conti anche all'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, l'esame di cui al comma 2 ha per oggetto le seguenti, ulteriori, materie: a) obblighi legali e principi concernenti la redazione della rendicontazione annuale e consolidata di sostenibilità; b) analisi della sostenibilità; c) procedure di dovuta diligenza in relazione alle questioni di sostenibilità; d) obblighi legali e principi di attestazione della conformità per la rendicontazione di sostenibilità di cui all'.»; 3) al comma 4: 3.1) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «alla revisione legale dei conti e all'abilitazione allo svolgimento di incarichi di attestazione della rendicontazione di sostenibilità»; 3.2) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «alla revisione legale dei conti e all'abilitazione allo svolgimento di incarichi di attestazione della rendicontazione di sostenibilità»; e) all': 1) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il programma di aggiornamento riguarda anche le materie caratterizzanti l'attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità.»; 2) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I revisori abilitati al rilascio all'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità devono acquisire almeno venticinque crediti formativi ogni anno solare, di cui almeno dieci caratterizzanti la revisione legale dei conti e almeno dieci caratterizzanti la sostenibilità.»; 3) il comma 10 è sostituito dal seguente: «10. L'attività di formazione effettuata dai revisori legali e dai revisori della sostenibilità, prevista dagli Albi professionali di appartenenza, e da coloro che collaborano all'attività di revisione legale o di attestazione della sostenibilità o sono responsabili della revisione o dell'attestazione della sostenibilità all'interno di società di revisione che erogano formazione, viene riconosciuta equivalente se dichiarata conforme dal Ministero dell'economia e delle finanze al programma annuale di aggiornamento professionale di cui al comma 2.»; f) all', dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, sentita la Consob, definisce, con decreto, il contenuto e le modalità di presentazione della domanda di abilitazione dei revisori e delle società di revisione allo svolgimento dell'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, nonché il contenuto, le modalità e i termini di trasmissione delle informazioni e dei loro aggiornamenti da parte degli iscritti nel Registro.»; g) all': 1) al comma 1: 1.1) alla lettera f), dopo le parole: «tenuta degli albi o registri» sono aggiunte le seguenti: «e l'informazione se il revisore legale sia abilitato per la revisione o per l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità»; 1.2) dopo la lettera i), è aggiunta la seguente: «i-bis) l'eventuale abilitazione allo svolgimento degli incarichi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità.»; 2) al comma 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) nome, cognome e numero di iscrizione di tutti i revisori legali impiegati presso la società o della quale sono soci o amministratori, con indicazione se siano abilitati a svolgere gli incarichi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, nonché gli eventuali provvedimenti in essere, assunti ai sensi degli articoli 24, comma 1, lettere e) e g), 26, comma 1, lettere c) e d) e 26-quater, comma 1, lettere c) e d);»; 3) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per ogni ente di revisione contabile di Paesi terzi è indicato il numero di iscrizione presso l'autorità competente del Paese terzo, il nome di tale autorità nonché se l'iscrizione riguardi la revisione legale dei conti, l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità o entrambe le attività.»; h) all', dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. Il presente articolo si applica anche all'attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità svolta dai revisori della sostenibilità e dalle società di revisione a tal fine incaricati, ad eccezione dei commi 1 e 3.»; i) all'articolo 9-bis: 1) al comma 7, le parole: «soltanto in presenza di accordi di cooperazione di cui all'articolo 36» sono sostituite dalle seguenti: «a norma dell'articolo 33, comma 2-bis»; 2) al comma 8, le parole: «del capo IV della direttiva 95/46/CE e delle norme nazionali applicabili alla protezione dei dati di carattere personale» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016»; 3) dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti: «8-bis. Il presente articolo si applica anche all'attività di attestazione di conformità svolta dai revisori della sostenibilità e dalle società di revisione a tal fine incaricati, ad eccezione dei commi 2, 7 e 8. 8-ter. Il revisore della sostenibilità incaricato dell'attestazione di conformità sulla rendicontazione predisposta dalle società di cui agli del decreto legislativo adottato in attuazione dell' della legge 21 febbraio 2024, n. 15 e il revisore legale incaricato della revisione legale del bilancio delle società, ove diversi, si scambiano ogni informazione necessaria allo svolgimento dei rispettivi incarichi, anche in deroga a quanto previsto dal comma 1. Restano ferme le responsabilità derivanti dallo svolgimento dei rispettivi incarichi, escludendo la possibilità di fondare le proprie conclusioni sul lavoro svolto dal soggetto che fornisce le informazioni. Tale disposizione si applica anche con riferimento agli incarichi di revisione legale e di attestazione a livello consolidato. 8-quater. L' del Regolamento europeo si applica, in quanto compatibile, al revisore della sostenibilità o alla società di revisione che svolgono l'attività di attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità di enti di interesse pubblico e di enti sottoposti a regime intermedio ai sensi dell'articolo 22, comma 1-bis.»; l) all', dopo il comma 13, sono aggiunti i seguenti: «13-bis. Il presente articolo si applica anche all'attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità, ad eccezione del comma 12. 13-ter. I revisori della sostenibilità e le società di revisione legale che svolgono incarichi di attestazione rispettano i principi di deontologia, riservatezza e segreto professionale, nonché di indipendenza e obiettività, tenendo conto dei principi di etica e indipendenza internazionali, elaborati da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze sentita la Consob, sulla base della medesima convenzione di cui agli e del comma 12.»; m) all'articolo 10-bis, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Il comma 1 si applica anche all'attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità.»; n) all'articolo10-ter, dopo il comma 11, è aggiunto il seguente: «11-bis. Il presente articolo si applica anche all'attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità.»; o) all'articolo 10-quater: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ove la revisione legale sia effettuata da una società di revisione legale, la stessa dovrà designare almeno un responsabile dell'incarico. Al responsabile dell'incarico vengono assegnate risorse sufficienti e personale dotato delle competenze e capacità necessarie per espletare in modo adeguato le proprie attività.»; 2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. Ove l'attività di attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità è effettuata da una società di revisione legale, la stessa designa almeno un responsabile della sostenibilità, che può essere anche il responsabile dell'incarico di revisione. Al responsabile della sostenibilità sono assegnate risorse sufficienti e personale dotato delle competenze e delle capacità necessarie per espletare in modo opportuno le loro funzioni. 1-ter. La qualità della revisione legale e dell'attestazione di conformità, l'indipendenza e la competenza costituiscono i principali criteri ai quali è improntata la scelta dei responsabili dell'incarico di revisione legale e, se del caso, dei responsabili della sostenibilità, da parte della società di revisione legale ai fini della relativa designazione.»; 3) dopo il comma 5, è inserito il seguente: «5-bis. I commi 2, 3, 4 e 5 si applicano anche all'attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità svolta dal responsabile della sostenibilità.»; 4) dopo il comma 6, è inserito il seguente: «6-bis. Il revisore della sostenibilità o la società di revisione deve creare un fascicolo per ogni incarico di attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità, contenente i pertinenti dati di cui al comma 6.»; 5) dopo il comma 7, è inserito il seguente: «7-bis. Il fascicolo di attestazione deve altresì contenere tutti i dati e i documenti di cui all'articolo 10-bis e, ove applicabile, di cui all'articolo 9-bis, comma 8-quater, i dati e i documenti rilevanti a sostegno della relazione di cui all'articolo 14-bis, nonché i dati e i documenti necessari per monitorare il rispetto delle disposizioni del presente decreto e delle ulteriori disposizioni applicabili. Il fascicolo di attestazione è chiuso entro sessanta giorni dalla data in cui viene sottoscritta la predetta relazione. I documenti e le informazioni di cui al presente comma sono conservati per dieci anni dalla data della relazione alla quale si riferiscono.»; 6) il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Il revisore legale, il revisore della sostenibilità o la società di revisione legale conserva la documentazione di eventuali reclami scritti relativi all'esecuzione delle revisioni legali o delle attestazioni di sostenibilità, effettuate per dieci anni dalla data della relazione di revisione o di attestazione alla quale si riferiscono.»; p) dopo l'articolo 10-quinquies, è inserito il seguente: «Art. 10-sexies (Attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità). - 1. Nel caso di un incarico di attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità di un gruppo, il revisore della sostenibilità del gruppo assume la piena responsabilità per la relazione di attestazione di cui all'articolo 14-bis. 2. Ai fini dell'attestazione di cui al comma 1, il revisore della sostenibilità del gruppo valuta il lavoro svolto da eventuali altri revisori della sostenibilità, società di revisione legale, revisori di un Paese terzo, enti di revisione di un Paese terzo nonché il lavoro svolto dai prestatori indipendenti di servizi di attestazione di cui all', punto 23), della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, accreditati ai sensi della normativa di recepimento di altri Stati membri dell'Unione europea, e mantiene documentazione della natura, tempistica ed estensione del lavoro da essi svolto e, ove opportuno, del riesame effettuato dal revisore della sostenibilità del gruppo sulle parti pertinenti della documentazione di attestazione di detti soggetti. La documentazione conservata dal revisore della sostenibilità del gruppo è atta a consentire all'autorità competente di esaminare il lavoro da essi svolto. 3. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui al comma 2, secondo periodo, il revisore della sostenibilità del gruppo chiede il consenso dei revisori della sostenibilità, società di revisione legale, revisori di un Paese terzo, enti di revisione di un Paese terzo nonché dei prestatori indipendenti di servizi di attestazione di cui all', punto 23), della direttiva 2006/43/CE accreditati ai sensi della normativa di recepimento di altri Stati membri dell'Unione europea, al trasferimento o all'accesso alla documentazione pertinente durante lo svolgimento del lavoro finalizzato al rilascio dell'attestazione della conformità della rendicontazione consolidata, come condizione affinché il revisore della sostenibilità del gruppo possa basarsi sul lavoro da essi svolto. 4. Se il revisore della sostenibilità del gruppo non è nelle condizioni di svolgere le attività di cui al comma 2, secondo periodo, egli adotta misure appropriate e ne informa tempestivamente l'autorità competente. Tali misure includono, ove opportuno, lo svolgimento di un ulteriore lavoro di attestazione della conformità della società controllata interessata, che può essere svolto sia direttamente sia tramite esternalizzazione, la richiesta agli amministratori della società controllata di ulteriori documenti e notizie utili all'attività di attestazione e lo svolgimento, da parte del revisore della sostenibilità del gruppo, di accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione presso la società controllata interessata. 5. Il revisore della sostenibilità del gruppo, se è oggetto di un controllo della qualità o di un'indagine riguardante l'attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità di un gruppo di imprese, rende disponibile alle autorità competenti, laddove richiesto, la documentazione pertinente da egli stesso conservata sul lavoro di attestazione della conformità svolto dai soggetti di cui al comma 2, comprese tutte le relative carte di lavoro. 6. L'autorità competente può chiedere alle autorità competenti interessate degli Stati membri documentazione supplementare sul lavoro di attestazione svolto da revisori legali, società di revisione legale e prestatori indipendenti di servizi di attestazione di cui all', punto 23), della direttiva 2006/43/CE accreditati ai sensi della normativa di recepimento di altri Stati membri dell'Unione europea, ai fini dell'attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità, ai sensi dell'articolo 33. Qualora l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità di una controllante o di una controllata di un gruppo di imprese sia rilasciata da uno o più revisori o da uno o più enti di revisione contabile di un Paese terzo, l'autorità competente può chiedere alle autorità competenti interessate del Paese terzo documentazione supplementare sul lavoro di attestazione svolto tali soggetti conformemente agli accordi di cooperazione di cui all'articolo 36. 7. In deroga al comma 6, secondo periodo, qualora l'attestazione di una controllante o di una controllata di un gruppo sia effettuata da uno o più revisori o enti di revisione di un Paese terzo che non ha alcun accordo di cooperazione ai sensi dell'articolo 36, il revisore della sostenibilità del gruppo ha anche la responsabilità di garantire, se richiesto, che la documentazione supplementare sul lavoro di attestazione svolto da tali revisori o enti di revisione contabile del Paese terzo, comprese le carte di lavoro pertinenti ai fini del rilascio dell'attestazione, sia debitamente consegnata. Per garantire tale consegna, il revisore della sostenibilità del gruppo conserva una copia di detta documentazione o, in alternativa, concorda con i revisori o gli enti di revisione contabile del Paese terzo che potrà avere un accesso libero e illimitato, su richiesta, a tale documentazione, ovvero adotta ogni altra misura appropriata. Se non è possibile effettuare la trasmissione delle carte di lavoro da un Paese terzo al revisore della sostenibilità del gruppo per motivi giuridici o altri motivi, la documentazione conservata dal revisore della sostenibilità gruppo include la prova che egli ha adottato le misure appropriate per avere accesso alla documentazione di attestazione e, nel caso di ostacoli diversi da quelli giuridici derivanti dalla normativa del Paese terzo interessato, la prova a sostegno dell'esistenza di tali ostacoli.»; q) all': 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Principi di revisione e di attestazione della conformità»; 2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. L'attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità è svolta in conformità ai principi di attestazione adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 26-bis, paragrafo 3, della direttiva 2006/43/CE.»; 3) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Fino all'adozione dei principi di cui al comma 1-bis da parte della Commissione europea, l'attività di attestazione è svolta in conformità ai principi di attestazione elaborati, tenendo conto dei principi di attestazione internazionali, da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, sulla base delle medesime convenzioni di cui all'ultimo periodo del comma precedente.»; r) all': 1) al comma 1, dopo le parole: «conferimenti degli incarichi» sono inserite le seguenti: «di revisione legale dei conti»; 2) dopo il comma 2-bis, sono inseriti i seguenti: «2-ter. L'assemblea delle società di cui agli del decreto legislativo adottato in attuazione dell' della legge 21 febbraio 2024, n. 15, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità e determina il corrispettivo spettante al revisore della sostenibilità o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. Per le società di cui agli del decreto legislativo adottato in attuazione dell' della legge 21 febbraio 2024, n. 15 che siano enti di interesse pubblico o enti sottoposti a regime intermedio, l'incarico può essere rinnovato per non più di due volte e può essere nuovamente conferito allo stesso soggetto solo dopo il decorso di quattro esercizi. Si applica il comma 2-bis. 2-quater. Nel caso in cui l'incarico dell'attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità sia conferito al revisore legale o alla società di revisione legale incaricati della revisione legale del bilancio, l'incarico dell'attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità può avere una durata inferiore a quella indicata al comma 2-ter ai fini dell'allineamento della scadenza dell'incarico di attestazione della sostenibilità con l'incarico di revisione del bilancio.»; 3) i commi 3, 4, 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti: «3. L'assemblea revoca gli incarichi, sentito l'organo di controllo, quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico a un altro revisore legale, revisore della sostenibilità o ad altra società di revisione legale secondo le modalità di cui al comma 1 o al comma 2-ter. Non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni in merito ad un trattamento contabile, ad un principio di rendicontazione della sostenibilità, a una procedura di revisione o di attestazione. 4. Il revisore legale, il revisore della sostenibilità o la società di revisione legale possono dimettersi dagli incarichi, salvo il risarcimento del danno, nei casi e con le modalità definiti con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob. In ogni caso, le dimissioni devono essere poste in essere in tempi e modi tali da consentire alla società sottoposta a revisione o sottoposta alla attestazione di provvedere altrimenti, salvo il caso d'impedimento grave e comprovato del revisore legale, del revisore della sostenibilità o della società di revisione legale. Il medesimo regolamento definisce i casi e le modalità in cui può risolversi consensualmente o per giusta causa il contratto con il quale sono conferiti gli incarichi di revisione legale e di attestazione. 5. Nei casi di cui al comma 4, la società sottoposta a revisione legale o sottoposta all'attestazione provvede tempestivamente a conferire nuovi incarichi. 6. In caso di dimissioni o risoluzione consensuale del contratto, le funzioni di revisione legale e di attestazione continuano a essere esercitate dal medesimo revisore legale, revisore della sostenibilità o società di revisione legale fino a quando la deliberazione di conferimento del nuovo incarico non è divenuta efficace e, comunque, non oltre sei mesi dalla data delle dimissioni o della risoluzione del contratto. 7. La società sottoposta a revisione o sottoposta all'attestazione e il revisore legale, il revisore della sostenibilità o la società di revisione legale informano tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze e, per la revisione legale e l'attestazione della rendicontazione di sostenibilità relativa agli enti di interesse pubblico e agli enti sottoposti a regime intermedio, la Consob, in ordine alla revoca, alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del contratto, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che le hanno determinate.»; 4) il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. In caso di revisione legale o di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità di un ente di interesse pubblico di cui all', gli azionisti di tale ente, che rappresentino almeno il 5 per cento del capitale sociale, o l'organo di controllo, o la Consob hanno la facoltà di adire il Tribunale civile per la revoca del revisore legale, del revisore della sostenibilità o della società di revisione legale ove ricorrano giustificati motivi.»; s) all', comma 2: 1) la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio;»; 2) dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti: «e-bis) un giudizio sulla conformità della relazione sulla gestione alle norme di legge, esclusa la sezione relativa alla rendicontazione di sostenibilità di cui al decreto legislativo adottato in attuazione dell' della legge 21 febbraio 2024, n. 15; e-ter) una dichiarazione rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione legale, circa l'eventuale identificazione di errori significativi nella relazione sulla gestione;»; t) dopo l', è inserito il seguente: «Art. 14-bis (Relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità). - 1. Il revisore della rendicontazione di sostenibilità o la società di revisione legale, abilitati ai sensi del presente decreto, appositamente incaricati, esprimono con apposita relazione di attestazione le proprie conclusioni circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità alle norme del decreto legislativo adottato in attuazione dell' della legge 21 febbraio 2024, n. 15, che ne disciplinano i criteri di redazione, la conformità all'obbligo di marcatura della rendicontazione di sostenibilità di cui agli , comma 10, e 4, comma 9, del predetto decreto, nonché circa la conformità all'osservanza degli obblighi di informativa previsti dall' del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020. 2. La relazione di attestazione, redatta in conformità ai principi di attestazione di cui all', comprende: a) un paragrafo introduttivo che identifica la rendicontazione di sostenibilità sottoposta ad attestazione, la data e il periodo cui si riferisce, nonché il quadro normativo di riferimento; b) una descrizione della portata delle attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità che indica almeno i principi di attestazione in base ai quali tali attività sono state svolte; c) le conclusioni di cui al comma 1. 3. Qualora l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità sia stata svolta da più revisori della sostenibilità o da più società di revisione legale, essi raggiungono un accordo sui risultati dell'attività di attestazione e presentano una relazione e delle conclusioni congiunte. In caso di disaccordo, ogni revisore della sostenibilità o società di revisione legale presenta le proprie conclusioni in un paragrafo distinto della relazione di attestazione, indicando i motivi del disaccordo. 4. La relazione di attestazione è firmata e datata dal responsabile dell'incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilità. Quando l'attività di attestazione è svolta da una società di revisione legale, la relazione di attestazione reca almeno la firma del responsabile dell'incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilità che svolgono l'incarico per conto della società di revisione. Qualora l'incarico sia stato affidato congiuntamente a più revisori della sostenibilità o a più società di revisione legale, la relazione di attestazione è firmata da tutti i responsabili dell'incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilità. 5. I soggetti incaricati della attestazione sulla rendicontazione di sostenibilità hanno diritto di ottenere dagli amministratori documenti e notizie utili all'attività di attestazione e possono procedere ad accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione. 6. La relazione di attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità rispetta i requisiti di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5.». u) all': 1) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: «3-bis. Il revisore della sostenibilità o la società di revisione legale incaricati dell'attestazione dai soggetti di cui all' del decreto legislativo adottato in attuazione dell' della legge 21 febbraio 2024, n. 15 che siano un ente di interesse pubblico o qualsiasi membro della rete a cui il revisore della sostenibilità o la società di revisione legale appartenga non fornisce, direttamente o indirettamente, all'ente di interesse pubblico, alla sua controllante o alle sue controllate all'interno dell'Unione europea i servizi diversi dalla revisione legale vietati, di cui all', paragrafo 1, secondo comma, lettere b), c), e), f), g), h), i), j) e k), del regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, durante: a) il lasso di tempo compreso tra l'inizio del periodo oggetto dell'attestazione e l'emissione della relazione di attestazione; e b) l'esercizio immediatamente precedente al periodo di cui alla lettera a) per quanto riguarda i servizi di cui all', paragrafo 1, secondo comma, lettera e), del regolamento (UE) n. 537/2014. 3-ter. I soggetti di cui al comma precedente, incaricati da un ente di interesse pubblico e, qualora siano appartenenti a una rete, qualsiasi membro di tale rete, possono prestare all'ente di interesse pubblico, alla sua controllante o alle sue controllate servizi diversi dall'attestazione, differenti da quelli vietati di cui al comma precedente, previa approvazione da parte del comitato per il controllo interno e la revisione contabile basata su un'adeguata valutazione dei rischi potenziali per l'indipendenza e delle salvaguardie applicate a norma degli . 3-quater. Quando un membro di una rete a cui appartiene il soggetto incaricato di cui al comma 3-bis fornisce servizi vietati di cui al medesimo comma a un'impresa costituita in un Paese terzo, controllata dall'ente di interesse pubblico oggetto dell'incarico di attestazione, il revisore della sostenibilità o la società di revisione legale valuta se la fornitura di tali servizi da parte del membro della rete comprometta la sua indipendenza. In tal caso, il soggetto incaricato applica misure volte a mitigare i rischi causati dalla fornitura di tali servizi e può continuare a svolgere il lavoro finalizzato al rilascio dell'attestazione soltanto se è in grado di dimostrare, a norma dell', che la fornitura di tali servizi non compromette il suo giudizio professionale e la relazione di attestazione.»; 2) dopo il comma 5, è inserito il seguente: «5-bis. Il revisore della sostenibilità o il responsabile chiave della sostenibilità che effettua l'attestazione per conto di una società di revisione legale non può rivestire cariche sociali negli organi di amministrazione e controllo dell'ente che ha conferito l'incarico di attestazione nè può prestare lavoro autonomo o subordinato in favore dell'ente stesso svolgendo funzioni dirigenziali di rilievo, se non sia decorso almeno un biennio dal momento in cui abbia cessato la sua attività in qualità di revisore della sostenibilità o di responsabile chiave della sostenibilità in relazione all'incarico. Tale divieto è esteso anche ai dipendenti e ai soci, diversi dai responsabili chiave della sostenibilità, del revisore della sostenibilità o della società di revisione legale, nonché a ogni altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore della sostenibilità o della società di revisione legale, nel caso in cui tali soggetti siano abilitati all'esercizio della professione di revisore legale, per il periodo di un anno dal loro diretto coinvolgimento nell'incarico di attestazione.»; v) all', il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Negli enti di interesse pubblico, il comitato per il controllo interno e la revisione contabile è incaricato: a) di informare l'organo di amministrazione dell'ente sottoposto a revisione dell'esito della revisione legale e, ove applicabile, dell'esito dell'attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità e trasmettere a tale organo la relazione aggiuntiva di cui all' del Regolamento europeo, corredata da eventuali osservazioni; b) di monitorare il processo di informativa finanziaria e, ove applicabile, della rendicontazione individuale o consolidata di sostenibilità, compresi l'utilizzo del formato elettronico di cui agli , comma 11, e 4, comma 10, del decreto legislativo adottato in attuazione dell' della legge 21 febbraio 2024, n. 15, e le procedure attuate dall'impresa ai fini del rispetto degli standard di rendicontazione adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 29-ter dalla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, nonché presentare le raccomandazioni o le proposte volte a garantirne l'integrità; c) di controllare l'efficacia dei sistemi di controllo interno della qualità e di gestione del rischio dell'impresa e, se applicabile, della revisione interna, per quanto attiene all'informativa finanziaria e, ove presente, alla rendicontazione individuale o consolidata di sostenibilità, compreso l'utilizzo del formato elettronico di cui agli , comma 11, e 4, comma 10, del decreto legislativo adottato in attuazione dell' della legge 21 febbraio 2024, n. 15, senza violarne l'indipendenza; d) di monitorare la revisione legale del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato e, ove presente, l'attività di attestazione della conformità della rendicontazione individuale o consolidata di sostenibilità, anche tenendo conto di eventuali risultati e conclusioni dei controlli di qualità svolti dalla Consob a norma dell'articolo 26, paragrafo 6, del Regolamento europeo, ove disponibili; e) di verificare e monitorare l'indipendenza dei revisori legali, dei revisori della sostenibilità o delle società di revisione legale a norma degli del presente decreto e dell' del Regolamento europeo, in particolare per quanto concerne l'adeguatezza della prestazione di servizi diversi dalla revisione all'ente sottoposto a revisione, conformemente all' di tale regolamento; f) di essere responsabile della procedura volta alla selezione dei revisori legali o delle società di revisione legale e raccomandare i revisori legali o le imprese di revisione legale da designare ai sensi dell' del Regolamento europeo.»; z) all'articolo 19-ter: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto relative alla revisione di enti diversi dagli enti di interesse pubblico, ai revisori degli enti sottoposti a regime intermedio si applicano altresì le disposizioni di cui: a) all', con espresso riferimento alle sole norme relative alla revisione legale; b) all', paragrafi 1 e 2, all', paragrafi 1 e 5, all', paragrafo 1 e agli del Regolamento europeo.»; 2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Ai revisori della sostenibilità e alle società di revisione legale incaricati dell'attestazione dai soggetti di cui all' del decreto legislativo adottato in attuazione dell' della legge 21 febbraio 2024, n. 15, che siano ente sottoposto a regime intermedio, si applica l', commi 3-bis, 3-quater e 5-bis.» aa) dopo l'articolo 20, è inserito il seguente: «Art. 20-bis (Controllo della qualità sull'attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità). - 1. I revisori della sostenibilità e le società di revisione che svolgono incarichi di attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità sono soggetti a controllo della qualità secondo le specifiche disposizioni del presente articolo. 2. Il controllo di qualità sui revisori della sostenibilità che siano soci o amministratori di una società di revisione legale o che collaborino allo svolgimento dell'incarico di attestazione in una società di revisione legale si intende svolto per mezzo del controllo di qualità sulla società di revisione medesima. In ogni caso, tali soggetti sono sottoposti direttamente al controllo di qualità qualora sia loro personalmente conferito almeno un incarico di attestazione. 3. I revisori della sostenibilità e le società di revisione che svolgono incarichi di attestazione sono soggetti a controllo di qualità sulla base di un'analisi del rischio e almeno ogni sei anni. Il termine di sei anni decorre dall'esercizio successivo a quello in cui si è concluso il precedente controllo oppure da quello in cui il revisore della sostenibilità o la società di revisione legale ha acquisito almeno un incarico di attestazione. 4. Il controllo della qualità è effettuato da persone fisiche in possesso di un'adeguata formazione ed esperienza professionale in materia di rendicontazione di sostenibilità e di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità oppure di altri servizi correlati alla sostenibilità, nonché della formazione specifica in materia di controllo della qualità di cui all'articolo 5-bis. 5. Possono essere incaricati dei controlli di qualità sui revisori della sostenibilità e sulle società di revisione che svolgono incarichi di attestazione le persone fisiche che, oltre che a essere in possesso dei requisiti di cui al comma 7: a) hanno svolto, per almeno cinque anni continuativi, incarichi di attestazione in qualità di responsabili dell'incarico; b) sono stati, per almeno cinque anni continuativi, dipendenti o collaboratori di società di revisione partecipando agli incarichi di attestazione con funzioni di direzione e supervisione; c) sono stati, per almeno cinque anni continuativi, dipendenti di amministrazioni pubbliche o enti pubblici che svolgono attività di vigilanza sull'attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità. 6. I soggetti incaricati del controllo della qualità devono rispettare la riservatezza delle informazioni di cui siano venuti a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni. 7. Una persona fisica non può partecipare come controllore al controllo della qualità di un revisore della sostenibilità o di una società di revisione legale che svolge incarichi di attestazione prima che siano trascorsi tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro come socio o dipendente o di ogni altro rapporto di associazione con tale revisore della sostenibilità o società di revisione legale. 8. Una persona fisica non può partecipare come controllore al controllo della qualità di un revisore della sostenibilità o di una società di revisione legale che svolge incarichi di attestazione se è coniuge o convivente, parente o affine entro il quarto grado del revisore della sostenibilità sottoposto al controllo o di revisori della sostenibilità che siano soci, amministratori o collaboratori della società di revisione legale sottoposta al controllo, o se intrattenga con essi o con la società di revisione legale sottoposta a controllo relazioni d'affari o finanziarie che ne possono compromettere l'indipendenza. 9. La selezione delle persone fisiche da assegnare a ciascun incarico di controllo della qualità avviene in base a una procedura obiettiva volta a escludere ogni conflitto di interesse tra le persone incaricate del controllo e il revisore della sostenibilità o la società di revisione legale che svolge incarichi di attestazione oggetto del controllo. 10. Il controllo della qualità, basato su una verifica adeguata dei documenti selezionati e del fascicolo di attestazione, include una valutazione della conformità ai principi di attestazione e ai requisiti di indipendenza applicabili, della quantità e qualità delle risorse impiegate, dei corrispettivi per l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, nonché del sistema interno di controllo della qualità nella società di revisione legale. 11. I controlli della qualità sono appropriati e proporzionati alla portata e alla complessità dell'attività svolta dal revisore della sostenibilità o dalla società di revisione legale oggetto di controllo. 12. Il soggetto sottoposto a controllo della qualità è tenuto a collaborare con il soggetto incaricato del controllo. Egli è, in particolare, tenuto a consentire al soggetto incaricato del controllo l'accesso ai propri locali, a fornire informazioni, a consegnare i documenti e le carte di lavoro richiesti. 13. I soggetti incaricati del controllo della qualità redigono una relazione contenente la descrizione degli esiti del controllo e le eventuali raccomandazioni di effettuare specifici interventi al revisore della sostenibilità o alla società di revisione legale che svolge incarichi di attestazione, con l'indicazione del termine entro cui tali interventi sono posti in essere. 14. Il revisore della sostenibilità e la società di revisione legale che svolge incarichi di attestazione provvedono a effettuare gli interventi indicati nella relazione di cui al comma 13, entro il termine nella stessa definito. In caso di mancata, incompleta o tardiva effettuazione di tali interventi il Ministero dell'economia e delle finanze e la Consob, negli ambiti di rispettiva competenza possono applicare le sanzioni di cui agli articoli 24 e 26-quater, commi 1, 3 e 4. 15. Fino al 31 dicembre 2025, le persone fisiche che effettuano i controlli della qualità sono esentate dall'obbligo di possedere un'esperienza specifica in materia di rendicontazione di sostenibilità e di attestazione della conformità o di altri servizi correlati alla sostenibilità.»; bb) all'articolo 21: 1) al comma 1: 1.1) l'alinea è sostituito dal seguente: «Il Ministero dell'economia e delle finanze assicura:»; 1.2) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche ai fini dello svolgimento delle attività di attestazione della conformità della rendicontazione della sostenibilità»; 1.3) alla lettera c), le parole: «e dei principi di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «, dei principi di revisione, dei principi di attestazione, fatto salvo quanto previsto dall', comma 9, del decreto legislativo adottato in attuazione dell' della legge 21 febbraio 2024, n. 15»; 1.4) la lettera d), è sostituita dalla seguente: «d) la formazione dei controllori di qualità incaricati dei controlli di qualità di competenza del Ministero e alla formazione continua dei revisori legali dei conti iscritti al registro;»; 1.5) alla lettera f), le parole: «all'.» sono sostituite dalle seguenti: «agli , salvo quanto previsto dall'articolo 26;»; 1.6) dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti: «f-bis) il controllo della qualità sui revisori legali e le società di revisione legale che non hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, nonché sui revisori della sostenibilità e sulle società di revisione che svolgono incarichi di attestazione e che non siano sottoposti alla vigilanza della Consob ai sensi dell'articolo 22, commi 1 e 1-bis; f-ter) all'adozione dei provvedimenti sanzionatori nel caso di violazioni in materia di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità delle disposizioni del presente decreto, delle disposizioni attuative e dei principi di cui agli , commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8-bis, 8-ter e 8-quater, 10, 10-bis, 10-ter, 10-quater, commi 1-bis, 1-ter, 2, 3, 4, 5, 5-bis, 6, 7-bis e 8, 10-sexies e 11, nonché dei principi di cui al regolamento adottato dalla Consob ai sensi dell', comma 9, del decreto legislativo adottato in attuazione dell' della legge 21 febbraio 2024, n. 15, per quanto di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.»; 2) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente: «9-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze assume la responsabilità finale per le attività di cui al comma 1 e dei controlli di qualità, delle ispezioni e delle sanzioni dei revisori legali e delle società di revisione legale che non hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, nonché sui revisori della sostenibilità e sulle società di revisione che svolgono incarichi di attestazione e che non siano sottoposti alla vigilanza della Consob ai sensi dell'articolo 22.»; cc) all'articolo 22: 1) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: «1-bis. La Consob vigila sull'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità prevista dall' del decreto legislativo adottato in attuazione dell' della legge 21 febbraio 2024, n. 15, svolta dai soggetti di cui al comma 1, nonché dai revisori della sostenibilità e società di revisione legale a tal fine incaricati da enti di interesse pubblico o da enti sottoposti a regime intermedio e diversi dai revisori legali di cui al comma 1, al fine di verificarne il corretto svolgimento in conformità alle disposizioni del presente decreto. Nell'esercizio di tali funzioni, la Consob provvede ad effettuare sui suddetti soggetti il controllo della qualità di cui all'articolo 20-bis. 1-ter. La Consob assume la responsabilità finale per i controlli di qualità, per le ispezioni e per le sanzioni dei revisori legali e delle società di revisione legale che hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio di cui al comma 1, nonché sui revisori della sostenibilità e sulle società di revisione che svolgono incarichi di attestazione e che sono sottoposti alla sua vigilanza ai sensi del comma 1-bis.»; 2) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. Nell'esercizio della vigilanza di cui al comma 1-bis, la Consob può esercitare i poteri di cui al comma 2, lettere a) e b), nei confronti di: a) revisori della sostenibilità e società di revisione legale che svolgono incarichi di attestazione; b) persone coinvolte nelle attività dei revisori della sostenibilità o delle società di revisione legale che svolgono incarichi di attestazione; c) società che pubblicano la rendicontazione di sostenibilità oggetto di attestazione, loro affiliati e terzi correlati; d) terzi ai quali i revisori della sostenibilità e società di revisione legale che svolgono incarichi di attestazione hanno esternalizzato determinate funzioni o attività; e) persone in altro modo collegate o connesse ai revisori della sostenibilità o società di revisione legale che svolgono incarichi di attestazione.»; dd) all'articolo 24, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, quando accerta irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione legale o di attestazione delle conformità della rendicontazione della sostenibilità, può applicare le seguenti sanzioni: a) un avvertimento, che impone alla persona fisica o giuridica responsabile della violazione di porre termine al comportamento e di astenersi dal ripeterlo; b) una dichiarazione nella quale è indicato che la relazione di revisione o la relazione di attestazione non soddisfano i requisiti di cui, rispettivamente, agli ; c) la censura, consistente in una dichiarazione pubblica di biasimo, che indica la persona responsabile e la natura della violazione; d) la sanzione amministrativa pecuniaria da mille a centocinquantamila euro; e) la sospensione dal Registro, per un periodo non superiore a tre anni, del soggetto al quale sono ascrivibili le irregolarità connesse all'incarico di revisione legale; f) la sospensione dell'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, per un periodo non superiore a tre anni, del soggetto al quale sono ascrivibili le irregolarità; g) la revoca di uno o più incarichi di revisione legale o di attestazione delle conformità della rendicontazione di sostenibilità; h) il divieto per il revisore legale o la società di revisione legale di accettare nuovi incarichi di revisione legale o di attestazione delle conformità della rendicontazione di sostenibilità per un periodo non superiore a tre anni; i) la cancellazione dal Registro del soggetto al quale sono ascrivibili le irregolarità connesse all'incarico di revisione legale.»; ee) dopo l'articolo 26-ter, è inserito il seguente: «Art. 26-quater (Provvedimenti della Consob sull'attività di attestazione). - 1. La Consob, quando accerta la violazione delle disposizioni di cui agli , comma 4-bis, 9-bis, comma 8-bis, 10, commi 13-bis e 13-ter, 10-bis, comma 1-bis, 10-ter, comma 11-bis, 10-quater, commi 1-bis, 1-ter, 2, 3, 4, 5, 6-bis, 7-bis e 8, 10-sexies, 11, commi 1-bis e 2-bis, 14-bis, 17, commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 5-bis del presente decreto e delle relative norme di attuazione, nonché la violazione delle disposizioni di cui al regolamento adottato dalla Consob ai sensi dell', comma 9, del decreto legislativo adottato in attuazione dell' della legge 21 febbraio 2024, n. 15, può applicare le seguenti sanzioni: a) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro cinquecentomila nei confronti del revisore della sostenibilità, della società di revisione legale e del responsabile della sostenibilità. Per la violazione dei divieti di cui all', commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 5-bis, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro centomila a euro cinquecentomila; b) la revoca di uno o più incarichi di attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità relativi a enti di interesse pubblico o enti sottoposti a regime intermedio; c) il divieto al revisore di sostenibilità o alla società di revisione legale di accettare nuovi incarichi di attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità relativi a enti di interesse pubblico o enti sottoposti a regime intermedio per un periodo non superiore a tre anni; d) la sospensione dell'attività di attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità, per un periodo non superiore a tre anni, del revisore della sostenibilità, della società di revisione legale o del responsabile della sostenibilità ai quali sono ascrivibili le irregolarità. 2. La Consob comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i provvedimenti di cui al comma 1, lettera d) ai fini della loro annotazione sul Registro. 3. Quando le violazioni di cui al comma 1 sono connotate da scarsa offensività o pericolosità, la Consob, in alternativa alle sanzioni indicate al medesimo comma, può: a) pubblicare una dichiarazione indicante il responsabile della violazione e la natura della stessa; b) ordinare di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle. 4. Per l'inosservanza entro il termine stabilito dell'ordine di cui al comma 3, lettera b), la Consob applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo. 5. Quando le irregolarità accertate abbiano comportato l'emissione di una relazione di attestazione che non soddisfa i requisiti stabiliti dall'articolo 14-bis, la Consob, con il provvedimento di applicazione della sanzione di cui al comma 1, dichiara che la relazione di revisione non soddisfa i requisiti stabiliti dall'articolo 14-bis. 6. La Consob, quando accerta la violazione dell'articolo 9-bis, comma 8-quater, può comminare al revisore della sostenibilità o alla società di revisione legale le sanzioni di cui ai commi 1, lettera a), 3 e 4. 7. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, la Consob, per l'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 10-ter, comma 11-bis, e 17 commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 5-bis del presente decreto, e delle relative norme di attuazione, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro cinquecentomila nei confronti dei membri degli organi di amministrazione e direzione delle società di revisione legale quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e ricorrono una o entrambe le seguenti condizioni: a) la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio per l'indipendenza e per la qualità dell'attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità della società di revisione; b) la condotta ha contribuito a determinare la mancata ottemperanza della società alle disposizioni degli articoli 10-ter, comma 11-bis, e 17 commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 5-bis del presente decreto, e delle relative norme di attuazione. 8. La Consob, quando accerta la violazione di cui agli , commi 13-bis e 13-ter, e 17, commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 5-bis, del presente decreto, e delle relative norme di attuazione, da parte di soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 7, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro cinquecentomila. 9. Con il provvedimento di applicazione della sanzione, in ragione della gravità della violazione accertata, la Consob può applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione temporanea, per un periodo non superiore a tre anni, dall'esercizio di funzioni presso le società di revisione legale. 10. La Consob, quando accerta l'inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 14-bis, comma 5, da parte degli organi di amministrazione di un ente di interesse pubblico o di un ente sottoposto a regime intermedio, applica ai componenti di tali organi responsabili delle violazioni una sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a cinquecentomila euro. Quando le violazioni rivestono particolare gravità, la Consob può interdire temporaneamente, per un periodo non superiore a tre anni, i membri degli organi di amministrazione e direzione responsabili delle violazioni dall'esercizio di funzioni presso gli enti di interesse pubblico o gli enti sottoposti a regime intermedio. 11. Qualora la violazione delle disposizioni di cui agli , commi 13-bis e 13-ter e 17, commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 5-bis del presente decreto, e delle relative norme di attuazione sia imputabile ai soci, ai componenti dell'organo di amministrazione o ai dipendenti della società di revisione iscritti nel Registro, la Consob può adottare nei confronti di tali soggetti i provvedimenti previsti dal comma 1, lettera d). 12. Ai procedimenti sanzionatori di cui al presente articolo si applica l'articolo 195 del TUF. 13. Ai provvedimenti di cui al presente articolo si applicano gli articoli 194-bis e 195-bis del TUF.» ff) all'articolo 33: 1) al comma 2, dopo le parole: «in materia di revisione legale» sono inserite le seguenti: «e di attestazione delle conformità della rendicontazione di sostenibilità»; 2) ai commi 3 e 4, dopo le parole: «in materia di revisione legale» sono inserite le seguenti: «o di attestazione delle conformità della rendicontazione di sostenibilità»; gg) all'articolo 34: 1) al comma 1, alinea, dopo le parole: «riguardante i conti annuali o i conti consolidati» sono inserite le seguenti: «o, ove applicabile, una relazione di attestazione della conformità della rendicontazione individuale o consolidata di sostenibilità»; 2) al comma 6, dopo le parole: «riguardante i conti annuali o i conti consolidati» sono inserite le seguenti: «e le relazioni di attestazione della conformità della rendicontazione individuale o consolidata di sostenibilità»; hh) all'articolo 35, comma 2, le parole: «, su base di reciprocità,» sono soppresse.
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Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Art. 9 Attuazione della direttiva 2022/2464/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, recante modifica del regolamento 537/2014/UE, della direttiva 2004/109/CE, della direttiva 2006/43/CE e della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilita'.) — Testo vigente | Portale Normativo