Capo III
Art. 16
Notifica degli incidenti
In vigore dal 18 ott 2024
1. I soggetti critici, senza indebito ritardo, notificano all'autorità settoriale competente e al PCU gli incidenti rilevanti, che perturbano o possono perturbare in modo significativo la fornitura di servizi essenziali.
2. Salvo che siano operativamente impossibilitati a farlo, i soggetti critici effettuano la notifica di cui al comma 1 entro ventiquattro ore dal momento in cui vengono a conoscenza dell'incidente e, ove opportuno, trasmettono una relazione dettagliata entro i successivi trenta giorni.
3. Per determinare la rilevanza dell'incidente di cui al comma 1 si tiene conto in particolare dei parametri seguenti:
a) numero e percentuale di utenti interessati;
b) durata della perturbazione;
c) area geografica interessata, considerando l'eventuale isolamento geografico di tale area.
4. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all', comma 2, sono individuate, su proposta delle ASC, per il tramite del PCU, soglie quantitative, per ciascuno dei parametri di cui al comma 3, con specifico riferimento ai singoli settori di cui all'allegato A. Con il medesimo decreto sono individuate, altresì, le modalità con cui effettuare la notifica di cui al comma 2.
5. Gli incidenti che perturbano o possono perturbare in modo significativo la continuità della fornitura dei servizi essenziali almeno a o in sei Stati membri sono notificati dalle ASC alla Commissione europea, tramite il PCU.
6. Le notifiche di cui al comma 1 includono ogni informazione utile a permettere alle ASC e al PCU di conoscere natura, causa e possibili conseguenze dell'incidente, compresa ogni informazione utile a determinare l'eventuale impatto transfrontaliero degli incidenti, nonché ogni informazione utile a permettere alle ASC di reagire tempestivamente agli incidenti e non espongono i soggetti critici a una maggiore responsabilità.
7. Il PCU trasmette agli organismi di informazione per la sicurezza di cui agli della legge 3 agosto 2007, n. 124, gli elementi delle notifiche di cui al comma 6, relative agli incidenti di cui all', comma 1, lettera c), nonché degli incidenti notificati ai sensi del comma 5.
8. Sulla base delle informazioni fornite dai soggetti critici nelle notifiche di cui al comma 1, le ASC, tramite il PCU, quando gli incidenti notificati hanno o possono avere un impatto rilevante sulla continuità della fornitura di servizi essenziali a o in altri Stati membri, informano i punti di contatto unici designati o istituiti, ai sensi della direttiva (UE) 2022/2557, da parte di tali Stati membri.
9. Le informazioni fornite e ricevute dal PCU ai sensi del comma 7 sono trattate da quest'ultimo ai sensi delle disposizioni nazionali e del diritto dell'Unione europea, rispettandone la riservatezza e tutelando la sicurezza e gli interessi commerciali dei soggetti critici interessati.
10. Ferme restando le disposizioni a tutela delle indagini nel procedimento penale e a tutela della sicurezza delle informazioni classificate, le ASC che hanno ricevuto una notifica ai sensi del comma 1 forniscono tempestivamente al soggetto critico notificante e al PCU ogni informazione utile in merito al seguito dato alla notifica, compresa ogni informazione utile a permettere al soggetto critico un'efficace risposta all'incidente notificato.
11. Le ASC che hanno ricevuto una notifica ai sensi del comma 1 assicurano, di concerto con il PCU, adeguata pubblicità ad ogni informazione rilevante per l'interesse pubblico relativa all'incidente notificato e al seguito dato a tale notifica.
Storico versioni
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