Capo II
Art. 10
Soggetti critici del settore bancario, delle infrastrutture dei mercati finanziari e delle infrastrutture digitali
In vigore dal 18 ott 2024
1. Le disposizioni di cui all' e ai capi III, IV e VI non si applicano ai soggetti critici dei settori di cui ai numeri 3, 4 e 8 dell'allegato A, ai quali si applica la specifica disciplina settoriale.
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