Capo II

Art. 6

Strategia per la resilienza dei soggetti critici

In vigore dal 18 ott 2024
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, a seguito di una consultazione aperta ai portatori di interesse, sentito il CIR e tenuto conto della strategia nazionale per la cybersicurezza, adotta la strategia nazionale per la resilienza dei soggetti critici, di seguito «strategia», entro il 17 luglio 2025 e, successivamente, la aggiorna almeno ogni quattro anni. 2. La strategia mira al conseguimento e al mantenimento di un livello elevato di resilienza da parte dei soggetti critici e contiene almeno: a) gli obiettivi strategici e le priorità per conseguire e mantenere un livello elevato di resilienza dei soggetti critici, tenendo conto delle dipendenze e interdipendenze transfrontaliere e intersettoriali; b) l'indicazione delle autorità coinvolte nell'attuazione della strategia, la descrizione delle competenze, del ruolo e delle responsabilità di tali autorità, dei soggetti critici e degli altri soggetti coinvolti nella strategia; c) la descrizione delle misure necessarie per conseguire e mantenere un livello elevato di resilienza dei soggetti critici, che comprende una descrizione della valutazione del rischio di cui all'; d) la descrizione del procedimento di individuazione dei soggetti critici; e) la descrizione delle misure per sostenere i soggetti critici ai sensi dell', comprese quelle per rafforzare la cooperazione tra le autorità e gli altri soggetti coinvolti nell'attuazione della strategia; f) un elenco delle principali autorità e dei pertinenti portatori di interessi, diversi dai soggetti critici, coinvolti nell'attuazione della strategia; g) un quadro strategico per il coordinamento tra le ASC e il PCU, da un lato, e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui al decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, dall'altro, ai fini della condivisione delle informazioni sui rischi, le minacce e gli incidenti, informatici e non, nonché ai fini dell'esercizio delle rispettive competenze; h) la descrizione delle misure già in vigore, volte ad agevolare il rispetto degli obblighi di cui al capo III del presente decreto da parte delle piccole e medie imprese ai sensi della normativa di adeguamento alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, individuate come soggetti critici. 3. Il PCU notifica alla Commissione europea la strategia e i suoi aggiornamenti sostanziali entro tre mesi dalla loro adozione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-04;134#art-6

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