Art. 2

Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39

In vigore dal 14 ago 2024
1. All'articolo 19-bis, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dopo la lettera l) è aggiunta, in fine, la seguente: «l-bis) i gestori di crediti in sofferenza autorizzati ai sensi dell'articolo 114.6 del TUB.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-07-30;116#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo