Art. 2
2 / 5Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39
In vigore dal 14 ago 2024
1. All'articolo 19-bis, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dopo la lettera l) è aggiunta, in fine, la seguente:
«l-bis) i gestori di crediti in sofferenza autorizzati ai sensi dell'articolo 114.6 del TUB.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-07-30;116#art-2