Art. 3
Disposizioni transitorie e finali
In vigore dal 14 ago 2024
1. La Banca d'Italia adotta le disposizioni di attuazione del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Nel quadro di quanto previsto dagli articoli 114.2 e 114.3, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come introdotti dal presente decreto, i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono attività di gestione di crediti in sofferenza possono continuare a svolgere queste attività per un periodo di sei mesi successivi alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative indicate al comma 1. Entro tale data essi ottengono l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 114.6 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come introdotto dal presente decreto, oppure cessano di svolgere le attività che comportano l'obbligo di autorizzazione ai sensi dell'articolo citato.
3. Per assicurare un passaggio ordinato alla nuova disciplina introdotta nel capo II del titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal presente decreto, al più tardi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative indicate al comma 1, i soggetti indicati al comma 2 presentano istanza di autorizzazione alla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 114.6. In pendenza del procedimento amministrativo di autorizzazione, tali soggetti possono continuare a operare anche oltre il termine previsto dal primo periodo. In caso di mancata presentazione o mancato accoglimento dell'istanza, essi cessano di svolgere le attività che comportano l'obbligo di autorizzazione ai sensi dell'articolo 114.6.
4. Fermo restando quanto previsto dalla disciplina attuativa dell'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come richiamato dall'articolo 114.13 del medesimo decreto, fino alla data di entrata in vigore delle modifiche alla citata disciplina attuativa ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gestori di crediti in sofferenza si applicano i requisiti di professionalità previsti per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
5. Non costituisce attività di gestione di crediti in sofferenza ai sensi del capo II del titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, l'attività di recupero stragiudiziale di crediti in sofferenza esercitata, sulla base di un accordo di esternalizzazione di funzioni aziendali, da soggetti titolari della licenza per l'attività di recupero stragiudiziale di crediti ai sensi dell'articolo 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per conto di gestori, come definiti all', comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, banche e intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche ai sensi dell', comma 6, della legge 30 aprile 1999, n. 130, nonché di gestori di crediti in sofferenza autorizzati ai sensi dell'articolo 114.6 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come introdotto dal presente decreto.
6. A partire dalla data di adozione delle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia di cui al comma 1 e fino alla data di entrata in vigore delle modifiche alla disciplina attuativa dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, l'attività di acquisto di crediti a titolo oneroso prevista dall', comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, si intende riferita all'acquisto di crediti diversi da quelli classificati in sofferenza ai sensi del capo II del titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Dalla medesima data, l', comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, continua a trovare applicazione limitatamente alla fattispecie di cui al numero 1), punto ii.
7. Le disposizioni di cui agli del presente decreto si applicano a partire dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia di cui al comma 1 e con riferimento alle operazioni di acquisto di crediti in sofferenza effettuate a partire da tale data. Le disposizioni del presente decreto che modificano il titolo VI, capi I-bis e II, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applicano ai contratti di credito immobiliare ai consumatori e di credito ai consumatori stipulati a partire dalla medesima data.
8. Ai gestori di crediti in sofferenza autorizzati ai sensi dell'articolo 114.6 e ai gestori di crediti dell'Unione europea operanti nel territorio della Repubblica ai sensi dell'articolo 114.9 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come introdotto dal presente decreto, si applicano le disposizioni contenute nella deliberazione del CICR del 29 luglio 2008, n. 275, e successive modifiche, adottata in attuazione dell'articolo 128-bis del medesimo decreto legislativo n. 385 del 1993.
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