Art. 3
AbrogatoModifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
In vigore dal 1 gen 2027
1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all', dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. La sanzione pecuniaria relativa al rapporto tributario proprio di società o enti, con o senza personalità giuridica di cui agli del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è esclusivamente a carico della società o ente. Resta ferma, nella fase di riscossione, la disciplina sulla responsabilità solidale e sussidiaria prevista dal codice civile per i soggetti privi di personalità giuridica. Se è accertato che la persona giuridica, la società o l'ente privo di personalità giuridica di cui al primo periodo sono fittiziamente costituiti o interposti, la sanzione è irrogata nei confronti del soggetto che ha agito per loro conto.»;
b) all':
1) dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente:
«3-bis. La disciplina delle violazioni e sanzioni tributarie è improntata ai principi di proporzionalità e di offensività.»;
2) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Principi di legalità e proporzionalità»;
c) all':
1) al comma 5-bis, dopo le parole: «che non arrecano» è inserita la seguente: «concreto»;
2) dopo il comma 5-bis, è aggiunto, in fine, il seguente:
«5-ter. Non è punibile il contribuente che si adegua alle indicazioni rese dall'amministrazione competente con i documenti di prassi riconducibili alle tipologie di cui all'articolo 10-sexies, comma 1, lettere a) e b), della legge 27 luglio 2000, n. 212, provvedendo, entro i successivi sessanta giorni dalla data di pubblicazione delle stesse, alla presentazione della dichiarazione integrativa e al versamento dell'imposta dovuta, semprechè la violazione sia dipesa da obiettive condizioni d'incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria.»;
d) all':
1) al comma 1, al primo periodo, è anteposto il seguente: «La determinazione della sanzione è effettuata in ragione del principio di proporzionalità di cui all', comma 3-bis.»;
2) al comma 3, primo periodo, le parole: «fino alla metà» sono sostituite dalle seguenti: «fino al doppio», le parole: «nei tre anni precedenti, sia» sono sostituite dalle seguenti: «nei tre anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerta la violazione o alla inoppugnabilità dell'atto, è» e le parole: «degli articoli 13, 16 e 17 o in dipendenza di adesione all'accertamento di mediazione e di conciliazione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 13 del presente decreto o dell'articolo 5-quater del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218»;
3) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Se concorrono circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra violazione commessa e sanzione applicabile, questa è ridotta fino a un quarto della misura prevista, sia essa fissa, proporzionale o variabile. Se concorrono circostanze di particolare gravità della violazione o ricorrono altre circostanze valutate ai sensi del comma 1, la sanzione prevista in misura fissa, proporzionale o variabile può essere aumentata fino alla metà.»;
4) al comma 4-bis le parole: «della metà» sono sostituite dalle seguenti: «a un terzo»;
e) all'articolo 11:
1) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nei casi in cui una violazione che abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo è commessa dal dipendente o dal rappresentante legale o negoziale di una persona fisica nell'adempimento del suo ufficio o del suo mandato, la persona fisica nell'interesse della quale ha agito l'autore della violazione è obbligata solidalmente al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata, salvo il diritto di regresso.» e al secondo periodo, le parole: «, della società, dell'associazione o dell'ente» sono sostituite dalle seguenti: «nell'interesse della quale ha agito l'autore della violazione»;
2) al comma 3, le parole: «, la società, l'associazione o l'ente indicati nel comma 1 sono obbligati» sono sostituite dalle seguenti: «nell'interesse della quale è compiuta la violazione è obbligata»;
3) al comma 5, dopo le parole: «da chiunque eseguito,» sono inserite le seguenti: «compreso l'autore della violazione,», le parole: «dall'articolo 11, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 1» e le parole: «, della società, dell'associazione o dell'ente indicati nel comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «nell'interesse della quale ha agito l'autore»;
4) al comma 6, le parole: «, la società, l'associazione o l'ente indicati nel comma 1 possono assumere» sono sostituite dalle seguenti: «nell'interesse della quale ha agito l'autore della violazione può assumere per intero»;
5) al comma 7, le parole: «della persona fisica autrice» sono sostituite dalle seguenti: «dell'autore» e le parole: «, della società o dell'ente indicati nel comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «nell'interesse della quale ha agito»;
f) all'articolo 12:
1) al comma 1, le parole: «diverse violazioni formali della medesima disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «diverse violazioni della medesima disposizione, con esclusione delle violazioni concernenti gli obblighi di pagamento e le indebite compensazioni»;
2) al comma 2, le parole: «commette più violazioni che, nella loro progressione,» sono sostituite dalle seguenti: «commette in progressione o con la medesima risoluzione più violazioni che» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Restano in ogni caso escluse le violazioni concernenti gli obblighi di pagamento e le indebite compensazioni.»;
3) al comma 3, le parole: «si considera quale sanzione base cui riferire l'aumento, quella più grave aumentata» sono sostituite dalle seguenti: «l'aumento da un quarto al doppio si applica sulla sanzione più grave incrementata»;
4) il comma 4 è abrogato;
5) il comma 5 è sostituito dai seguenti:
«5. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, quando le violazioni sono commesse in periodi di imposta diversi, l'aumento da un quarto al doppio si applica sulla sanzione più grave incrementata dalla metà al triplo. Se le violazioni di cui al primo periodo rilevano anche ai fini di più tributi, l'incremento dalla metà al triplo opera sulla sanzione aumentata ai sensi del comma 3.
5-bis. Nei casi previsti dai commi precedenti, se l'ufficio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte quelle contestate, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto del precedente provvedimento. Se più atti di irrogazione danno luogo a processi non riuniti o comunque introdotti avanti a giudici diversi, il giudice che prende cognizione dell'ultimo di essi ridetermina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni risultanti dalle sentenze precedentemente emanate.»;
6) al comma 7, dopo le parole: «la sanzione» sono inserite le seguenti: «deve rispettare il principio di proporzionalità e»;
7) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nei casi di accertamento con adesione, di conciliazione giudiziale o di ravvedimento, in deroga ai commi 3 e 5, le disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica si applicano separatamente per ciascun tributo, per ciascun periodo d'imposta e per ciascun istituto deflativo.»;
8) dopo il comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente:
«8-bis. Le previsioni di cui ai commi precedenti si applicano separatamente rispetto ai tributi erariali e ai tributi di ciascun altro ente impositore e, tra i tributi erariali, alle imposte doganali e alle imposte sulla produzione e sui consumi.»;
g) all'articolo 13, comma 1:
1) alla lettera b-bis), la parola: «entro» è sostituita dalla seguente: «oltre», le parole: «successivo a quello» sono soppresse e le parole: «entro due anni» sono sostituite dalle seguenti: «oltre un anno»;
2) alla lettera b-ter), le parole: «oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore» sono sostituite dalle seguenti: «dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell', comma 2-bis, primo periodo del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218»;
3) alla lettera b-quater), le parole: «salvo che la violazione non rientri tra quelle» sono sostituite dalle seguenti: «senza che sia stata inviata comunicazione di adesione al verbale ai sensi dell'articolo 5-quater del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e, comunque, prima della comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
La definizione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni»;
4) dopo la lettera b-quater), è inserita la seguente:
«b-quinquies) a un quarto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, relativo alla violazione constatata ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell', comma 2-bis, primo periodo, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;»;
5) alla lettera c), le parole: «ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni» sono soppresse;
6) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Se la sanzione è calcolata ai sensi dell'articolo 12, la percentuale di riduzione è determinata in relazione alla prima violazione. La sanzione unica su cui applicare la percentuale di riduzione può essere calcolata anche mediante l'utilizzo delle procedure messe a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Se la regolarizzazione avviene dopo il verificarsi degli eventi indicati al comma 1, lettere b-ter), b-quater) e b-quinquies), si applicano le percentuali di riduzione ivi contemplate.
2-ter. La riduzione della sanzione è, in ogni caso, esclusa nel caso di presentazione della dichiarazione con un ritardo superiore a novanta giorni.»;
h) all'articolo 14, comma 5-bis, dopo la parola: «disposizione» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1» e le parole: «di una procedura concorsuale, di un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del predetto decreto o di un procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento o di liquidazione del patrimonio» sono sostituite dalle seguenti: «della composizione negoziata della crisi o di uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza giudiziale di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche quando la cessione è effettuata nei confronti di terzi da una società controllata, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dall'impresa o dalla società che ha fatto ricorso oppure è assoggettata a uno dei suddetti istituti, a condizione che:
a) la cessione sia autorizzata dall'autorità giudiziaria ovvero sia prevista in un piano omologato dalla medesima autorità;
b) sia funzionale al risanamento dell'impresa o del soggetto controllante la società cedente o al soddisfacimento dei creditori di tali soggetti»;
i) all'articolo 15, comma 2, le parole: «di società od enti, ciascuna società od ente è obbligato in solido» sono sostituite dalle seguenti: «e di scissione mediante scorporo di società o enti, di cui agli articoli 2506 e 2506.1 del codice civile o agli articoli 41 e seguenti del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, ciascuna società o ente è obbligato in solido» e le parole «dalla quale la scissione produce effetto» sono sostituite dalle seguenti: «in cui la scissione, anche mediante scorporo, acquista efficacia»;
l) all'articolo 16:
1) al comma 2, le parole: «dei minimi edittali previsti» sono sostituite dalle seguenti: «delle misure edittali previste»;
2) al comma 3:
2.1) al primo periodo, dopo le parole: «dei minimi edittali» sono inserite le seguenti: «, ovvero delle misure fisse o proporzionali,»;
2.2.) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000 euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato al comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. In caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.»;
m) all'articolo 16-bis:
1) al comma 1, le parole: «dall', comma 3, e dall'articolo 11, commi 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «dall', commi 2-bis e 3, dall'articolo 11, commi 2-quinquies, 5 e 5-bis,»;
2) il comma 3 è abrogato;
n) all'articolo 17, comma 2, dopo le parole: «dei minimi edittali» sono inserite le seguenti: «, ovvero delle misure fisse o proporzionali,»;
o) dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:
«Art. 17-bis (Definizione agevolata delle sanzioni in caso di autotutela parziale). - 1. Nei casi di annullamento parziale dell'atto il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni di cui all'articolo 16 del presente decreto e 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto, purchè rinunci al ricorso e l'atto non risulti definitivo. In caso di rinuncia al ricorso le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute.»;
p) all'articolo 21:
1) al comma 1:
1.1) alla lettera a), le parole: «, per una durata massima di sei mesi,» sono soppresse;
1.2) alle lettere b) e c), le parole: «, per la durata massima di sei mesi» sono soppresse;
1.3) alla lettera d), le parole: «, per la durata massima di sei mesi,» sono soppresse;
2) al comma 2, le parole: «e ai limiti minimi e massimi» sono sostituite dalle seguenti: «e alla misura».
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