Art. 1
Disposizioni comuni alle sanzioni amministrative e penali
In vigore dal 1 gen 2027
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale» e, in particolare, l'articolo 20, recante principi e criteri direttivi per la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale, per il riordino del sistema sanzionatorio in materia di accisa e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi e in materia doganale;
Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante «Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell', comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662»;
Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante «Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell', comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662»;
Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473, recante «Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, a norma dell', comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662»;
Visto il decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, recante «Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio 2024;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del 4 aprile 2024;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2024;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia;
Emana
il seguente decreto legislativo:
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 173, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-06-14;87#art-1