Art. 2
AbrogatoModifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471
In vigore dal 1 gen 2027
1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all':
1) al comma 1, primo periodo, le parole: «dal centoventi al duecentoquaranta» sono sostituite dalle seguenti: «del centoventi» e il terzo, quarto e quinto periodo sono sostituiti dal seguente: «Le sanzioni applicabili quando non sono dovute imposte possono essere aumentate fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.»;
2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Se la dichiarazione omessa è presentata con ritardo superiore a novanta giorni ma non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica sull'ammontare delle imposte dovute la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 1, aumentata al triplo. Se non sono dovute imposte, si applica il comma 1, secondo e terzo periodo.»;
3) al comma 2, primo periodo, le parole: «dal novanta al centottanta» sono sostituite dalle seguenti: «del settanta» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con un minimo di euro 150»;
4) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Se la violazione di cui al comma 2 emerge dalla presentazione di una dichiarazione integrativa non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica sull'ammontare delle imposte dovute la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 1, aumentata al doppio. Se non sono dovute imposte si applica la misura minima di cui al comma 2, primo periodo.»;
5) al comma 3, le parole: «comma precedente è aumentata della metà» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2 è aumentata dalla metà al doppio»;
6) il comma 8 è abrogato;
b) all':
1) al comma 1, primo periodo, le parole: «dal centoventi al duecentoquaranta» sono sostituite dalle seguenti: «del centoventi» e il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Se le ritenute relative ai compensi, interessi e altre somme, benché non dichiarate, sono state versate interamente, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.»;
2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Se la dichiarazione omessa è presentata con ritardo superiore a novanta giorni ma non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica, sull'ammontare delle ritenute non versate la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 1, aumentata al triplo. Se non risultano ritenute dovute si applica la sanzione di cui al comma 1, secondo periodo.»;
3) al comma 2, le parole: «dal novanta al centoottanta» sono sostituite dalle seguenti: «del settanta»;
4) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2.1. Se la violazione di cui al comma 2 emerge dalla presentazione di una dichiarazione integrativa non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica sull'ammontare delle ritenute non versate la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 1, aumentata al doppio.
Se non sono dovute ritenute si applica la sanzione minima di cui al comma 2.»;
5) al comma 2-bis, le parole: «della metà» sono sostituite dalle seguenti: «dalla metà al doppio»;
6) il comma 3 è abrogato;
7) al comma 4, le parole: «commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 1-bis, 2 e 2.1»;
c) all':
1) al comma 1:
1.1) al primo periodo, le parole: «dal centoventi al duecentoquaranta» sono sostituite dalle seguenti: «del centoventi» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con un minimo di euro 250»;
1.2) il quarto e quinto periodo sono soppressi;
1.3) al sesto periodo, le parole: «dal sessanta al centoventi» sono sostituite dalle seguenti: «del quarantacinque»;
1.4) al settimo periodo, le parole: «dal trenta al sessanta» sono sostituite dalle seguenti: «del venticinque»;
2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Se la dichiarazione omessa è presentata con ritardo superiore a novanta giorni ma non oltre i termini stabiliti dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica sull'ammontare dell'imposta dovuta la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 1, aumentata al triplo. Se non sono dovute imposte si applica la sanzione minima di cui al comma 1, primo periodo.»;
3) al comma 3, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Se la dichiarazione omessa è presentata con ritardo superiore a novanta giorni ma non oltre i termini stabiliti dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 1.000.»;
4) al comma 4, le parole: «dal novanta al centoottanta» sono sostituite dalle seguenti: «del settanta» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con un minimo di 150 euro»;
5) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4.1 Se la violazione di cui al comma 4 emerge dalla presentazione di una dichiarazione integrativa non oltre i termini stabiliti dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica sull'ammontare dell'imposta dovuta la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 1, aumentata al doppio. Se non è dovuta imposta si applica la sanzione minima di cui al comma 4.»;
6) al comma 4-bis:
6.1) le parole: «della metà», sono sostituite dalle seguenti: «dalla metà al doppio»;
6.2) dopo il primo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: «La disposizione di cui al primo periodo si applica nei confronti del cessionario o committente che ha utilizzato fatture per operazioni soggettivamente inesistenti solo se è provata la compartecipazione alla frode.»;
7) al comma 5, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «venticinque»;
d) all':
1) al comma 1, le parole: «compresa fra il novanta e il centoottanta» sono sostituite dalle seguenti: «del settanta»;
2) al comma 2, le parole: «compresa tra il cinque e il dieci» sono sostituite dalle seguenti: «del cinque»;
3) al comma 2-bis:
3.1) al primo periodo, le parole: «al novanta» sono sostituite dalle seguenti: «al settanta»;
3.2) al terzo periodo, le parole: «o di omessa verificazione periodica» sono soppresse;
3.3) dopo il terzo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: «La sanzione di cui al terzo periodo si applica anche in caso di omessa verificazione degli strumenti tecnologici di cui all', comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 nei termini previsti.»;
4) al comma 3, primo periodo, la parola: «novanta» è sostituita dalla seguente: «settanta»;
5) al comma 4, le parole: «euro 500» sono sostituite dalle seguenti: «euro 300»;
6) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Chi computa illegittimamente in detrazione l'imposta assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa, è punito con la sanzione amministrativa pari al settanta per cento dell'ammontare della detrazione compiuta. Nel caso di applicazione dell'imposta con aliquota superiore a quella prevista per l'operazione, o di applicazione dell'imposta per operazioni esenti, non imponibili o non soggette, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, il cessionario o committente è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro. Nelle ipotesi di cui al secondo periodo, e salvi i casi di frode e di abuso del diritto, resta fermo il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, della sola imposta effettivamente dovuta in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione posta in essere. Le sanzioni di cui al primo, secondo e terzo periodo non si applicano se la violazione ha determinato una dichiarazione infedele punita con la sanzione di cui all', comma 4.»;
7) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell'altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al settanta per cento dell'imposta, con un minimo di euro 250, semprechè non provveda a comunicare l'omissione o l'irregolarità all'Agenzia delle entrate, tramite gli strumenti messi a disposizione dalla medesima, entro novanta giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare. È escluso l'obbligo di controllare e sindacare le valutazioni giuridiche compiute dall'emittente della fattura o di altro documento, riferite ai titoli di non imponibilità, esenzione o esclusione dall'imposta sul valore aggiunto derivati da un requisito soggettivo del predetto emittente non direttamente verificabile.»;
8) il comma 9 è abrogato;
9) al comma 9-bis:
9.1) al primo periodo, le parole: «compresa fra 500 euro e 20.000» sono sostituite dalle seguenti: «compresa fra 500 euro e 10.000»;
9.2) al secondo periodo, le parole: «compresa tra il cinque e il dieci» sono sostituite dalle seguenti: «del cinque»;
9.3) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Resta ferma l'applicazione della sanzione prevista dal comma 6, primo periodo, con riferimento all'imposta che non avrebbe potuto essere detratta dal cessionario o committente, salvo quando la violazione abbia determinato una dichiarazione infedele punita con la sanzione di cui all', comma 4.»;
9.4) al quarto periodo, le parole: «entro quattro mesi dalla data di effettuazione» sono soppresse e le parole: «entro il trentesimo giorno successivo» sono sostituite dalle seguenti: «, entro novanta giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare»;
10) al comma 9-bis.3:
10.1) al primo periodo, le parole: «ai sensi dell'articolo 26, terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi degli articoli 26, terzo comma, e 30-ter, primo comma,» e le parole: «e dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546» sono soppresse;
10.2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La disposizione del primo periodo si applica in tutti i casi di operazioni inesistenti, anche ove astrattamente imponibili, ma il cessionario o committente è punito con la sanzione amministrativa del cinque per cento dell'imponibile, con un minimo di 1.000 euro.»;
10.3) al terzo periodo, le parole: «dei periodi precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «del presente comma», dopo le parole: «comma 6» sono inserite le seguenti: «, primo periodo,» e dopo le parole: «operazioni inesistenti» è inserita la seguente: «astrattamente»;
11) al comma 9-ter, primo periodo, le parole: «dal 10 al 20» sono sostituite dalle seguenti: «del dieci»;
e) all':
1) al comma 1:
1.1) al primo periodo, le parole: «dal cinquanta al cento» sono sostituite dalle seguenti: «del cinquanta»;
1.2) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Alla stessa sanzione è soggetto chi effettua cessioni di beni senza addebito d'imposta, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera a), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, qualora il bene sia trasportato in altro Stato membro dal cessionario o da terzi per suo conto e il bene non risulti pervenuto in detto Stato entro novanta giorni dalla consegna. La sanzione di cui ai periodi precedenti non si applica se, nei trenta giorni successivi, viene eseguito, previa regolarizzazione della fattura, il versamento dell'imposta.»;
2) al comma 3, primo periodo, le parole: «dal cento al duecento», sono sostituite dalle seguenti: «del settanta»;
3) al comma 5, primo periodo, le parole: «dal cento al duecento», sono sostituite dalle seguenti: «del settanta»;
f) all'articolo 8:
1) al comma 3-bis, le parole: «un massimo di euro 50.000» sono sostituite dalle seguenti: «un massimo di euro 30.000»;
2) al comma 3-ter, le parole: «un massimo di euro 50.000» sono sostituite dalle seguenti: «un massimo di euro 30.000»;
3) al comma 3-quater, le parole: «un massimo di euro 50.000» sono sostituite dalle seguenti: «un massimo di euro 30.000»;
4) al comma 3-quinquies, le parole: «da euro 2.000 a euro 21.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.500 a euro 15.000»;
g) all'articolo 10:
1) al comma 1, primo periodo, le parole: «da euro 2.000 a euro 21.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.500 a euro 15.000»;
2) il comma 3 è abrogato;
h) all'articolo 11:
1) al comma 2-quinquies, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre»;
2) al comma 4-bis, le parole: «ed un massimo di 50.000» sono sostituite dalle seguenti: «e un massimo di 30.000»;
i) all'articolo 12:
1) al comma 1:
1.1) al primo periodo, le parole: «e la sanzione edittale prevista per la più grave delle violazioni accertate non è inferiore nel minimo a euro 40.000 e nel massimo a euro 80.000,» sono soppresse e le parole: «da uno a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sei mesi»;
1.2) al secondo periodo, le parole: «fino a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «fino a dodici mesi» e le parole: «e la sanzione edittale prevista per la più grave violazione non è inferiore nel minimo a euro 80.000» sono soppresse;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Quando è irrogata una sanzione amministrativa nei confronti dei soggetti di cui all', comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le soglie per l'applicazione delle sanzioni accessorie di cui al comma 1 sono ridotte alla metà.»;
3) il comma 4 è abrogato;
l) all'articolo 13:
1) al comma 1, le parole: «pari al trenta» sono sostituite dalle seguenti: «pari al venticinque»;
2) il comma 4 è sostituito dai seguenti:
«4. Salvo quanto previsto dal comma 4-ter, si considerano inesistenti ovvero non spettanti i crediti rispettivamente previsti dall', comma 1, lettere g-quater) e g-quinquies) del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
4-bis. Nel caso di utilizzo di un credito non spettante ai sensi dell', comma 1, lettera g-quinquies), del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applica, salvo diverse disposizioni speciali, la sanzione pari al venticinque per cento del credito utilizzato in compensazione. La sanzione di cui al primo periodo si applica anche quando il credito è utilizzato in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi non previsti a pena di decadenza e le relative violazioni non sono state rimosse, entro i termini stabiliti dal comma 4-ter.
4-ter. Si applica la sanzione di duecentocinquanta euro quando il credito è utilizzato in compensazione in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi di carattere strumentale, sempre che siano rispettante entrambe le seguenti condizioni:
a) gli adempimenti non siano previsti a pena di decadenza;
b) la violazione sia rimossa entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi relativa all'anno di commissione della violazione, ovvero, in assenza di una dichiarazione, entro un anno dalla commissione della violazione medesima.»;
3) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Nel caso di utilizzo di un credito inesistente ai sensi dell', comma 1, lettera g-quater), numero 1), del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applica la sanzione pari al settanta per cento del credito utilizzato in compensazione.»;
4) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis. Nel caso di utilizzo di un credito inesistente ai sensi dell', comma 1, lettera g-quater), numero 2), del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, la sanzione di cui al comma 5 è aumentata dalla metà al doppio.»;
m) all'articolo 15, il comma 2-ter è abrogato.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-06-14;87#art-2