Art. 8

Modifiche al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150

In vigore dal 4 apr 2024
1. All'articolo 89 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente: «5-bis. In tutti i procedimenti che hanno ad oggetto reati ai quali non si applica l'articolo 159, primo comma, numero 3-bis, del codice penale come modificato dal presente decreto legislativo, il termine per le ricerche di cui all'articolo 420-quater, comma 3, del codice di procedura penale è fissato in misura pari al termine di prescrizione previsto per i reati per cui si procede.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-03-19;31#art-8

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