Art. 4
Modifiche alla legge 30 aprile 1962, n. 283
In vigore dal 4 apr 2024
1. All'articolo 12-ter, primo comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283, le parole: «della sola ammenda, ovvero la pena dell'ammenda, alternativa o congiunta» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ammenda, anche se alternativa».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-03-19;31#art-4