Art. 4 · Modifiche alla legge 30 aprile 1962, n. 283

Art. 4

4 / 11

Modifiche alla legge 30 aprile 1962, n. 283

In vigore dal 4 apr 2024
1. All'articolo 12-ter, primo comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283, le parole: «della sola ammenda, ovvero la pena dell'ammenda, alternativa o congiunta» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ammenda, anche se alternativa».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-03-19;31#art-4