Art. 10
Disposizioni transitorie in materia di presentazione dell'atto di impugnazione del procuratore generale presso la corte di appello
In vigore dal 4 apr 2024
1. Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo, il procuratore generale presso la corte di appello può depositare l'atto di impugnazione nella cancelleria della corte di appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Il personale di cancelleria addetto vi appone l'indicazione del giorno in cui riceve l'atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione e lo unisce agli atti del procedimento trasmessi ai sensi del comma 2.
2. Dell'avvenuto deposito dell'impugnazione è dato immediato avviso al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato che trasmette alla corte di appello, senza ritardo, il provvedimento impugnato e gli atti del procedimento.
3. L'atto di impugnazione è comunicato al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato e notificato, senza ritardo, alle parti private a cura della cancelleria della corte di appello.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-03-19;31#art-10