Titolo III

Art. 40

Disposizioni finanziarie

In vigore dal 13 dic 2024
1. Il Fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 è incrementato di 59.328.334 euro per l'anno 2024 e 130.828.334 euro annui a decorrere dall'anno 2025. 2. Agli oneri derivanti dall', comma 1, lettera a), valutati in 12.171.666 euro annui a decorrere dall'anno 2024, e dal comma 1 del presente articolo, pari a 59.328.334 euro per l'anno 2024 e a 130.828.334 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'. 3. Le maggiori entrate erariali, per il biennio 2024-2025, derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al titolo II, ad eccezione di quelle relative all', comma 2, e le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, affluiscono al pertinente capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, e nella misura determinata sulla base del monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze e dall'Agenzia delle entrate sono destinate, anche mediante riassegnazione, al fondo di cui al comma 1, per essere prioritariamente destinate alla riduzione delle aliquote di cui all', comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-02-12;13#art-40

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