Art. 3

Norme di attuazione

In vigore dal 31 gen 2024
1. A seguito dell'entrata in vigore del presente decreto sono adottate ai sensi degli articoli 59, comma 2 e 62, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 le modifiche delle piante organiche degli uffici requirenti di primo grado di Roma, Verona e Napoli, con soppressione di un'unità in ciascun ufficio della funzione di sostituto procuratore militare della Repubblica e corrispondente previsione di un'unità di procuratore militare aggiunto della Repubblica nonché i necessari adeguamenti al regolamento interno del Consiglio della magistratura militare e ad ogni ulteriore disposizione regolamentare e amministrativa incompatibile con le disposizioni del presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-01-29;8#art-3

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