Art. 2
Modifiche alle disposizioni concernenti il Consiglio della magistratura militare
In vigore dal 31 gen 2024
Modifiche alle disposizioni concernenti
il Consiglio della magistratura militare
1. Al libro primo, titolo III, capo VI, sezione II, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 60:
1) al comma 1, lettera c), la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «quattro»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Nel corso del mandato, i magistrati militari componenti elettivi del Consiglio della magistratura militare rimangono in ruolo e, se fuori ruolo al momento della loro elezione, sono ricollocati in ruolo, eventualmente anche in soprannumero, nella sede di provenienza e nelle funzioni precedentemente esercitate.»;
b) all'articolo 61, comma 2, le parole: «tre componenti, di cui uno elettivo» sono sostituite dalle seguenti: «quattro componenti, di cui due elettivi»;
c) all'articolo 64:
1) al comma 1, le parole: «per l'intera durata dello stesso, formata da tre dei suoi componenti, di cui uno elettivo» sono sostituite dalle seguenti: «rinnovata nella sua composizione dopo un biennio, formata da cinque dei suoi componenti, di cui tre elettivi»;
2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. I componenti eletti non possono proporre domanda per un ufficio direttivo o semidirettivo nel periodo del loro mandato elettivo e comunque prima che sia trascorso un anno dal giorno in cui hanno cessato di far parte del Consiglio della magistratura militare.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-01-29;8#art-2