Art. 1

Modifiche all'ordinamento giudiziario militare

In vigore dal 31 gen 2024
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettere d) e l), della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14; Vista la legge 17 giugno 2022, n. 71, recante «Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.» e, in particolare, l'articolo 40 con cui al Governo è stata conferita delega in materia di ordinamento giudiziario militare e per il riassetto della disciplina relativa alla giustizia militare; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare, in particolare il libro primo, titolo III, capo VI Giustizia militare; Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 settembre 2023; Sentito il Consiglio della magistratura militare nella seduta del 30 ottobre 2023; Acquisiti i pareri resi dalle Commissione parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2024; Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo: Modifiche all'ordinamento giudiziario militare 1. Al libro primo, titolo III, capo VI, sezione I, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 52, comma 3, dopo la lettera c) è inserita la seguente: «c-bis) semidirettive di primo grado (procuratore militare aggiunto della Repubblica presso il Tribunale militare);»; b) all'articolo 53, comma 2, le parole: «3, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «3, lettere b) e c-bis)»; c) all'articolo 58, comma 3, dopo la lettera a) è inserita la seguente: «a-bis) da un procuratore militare aggiunto della Repubblica, magistrato militare in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 2;».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-01-29;8#art-1

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