Art. 9
Ampliamento soglia versamenti minimi dell'IVA e delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo
In vigore dal 13 gen 2024 al 31 dic 2026
1. All', comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «lire cinquantamila» sono sostituite dalle seguenti: «euro 100»;
b) dopo le parole: «relativo al mese successivo» sono aggiunte le seguenti: «e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno».
2. All', comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «lire 50.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 100»;
b) dopo le parole: «trimestre successivo» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno».
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dalle somme dovute con riferimento alle liquidazioni periodiche relative all'anno d'imposta 2024.
4. Se l'importo dovuto con riferimento alle ritenute di cui agli del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non supera il limite di euro 100, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno. Il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo.
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica ai compensi corrisposti a decorrere dal mese di gennaio 2024.
6. All'articolo 25-ter, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «16 giugno» e le parole: «20 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «16 dicembre»;
b) dopo il secondo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «Il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo.».
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-01-08;1#art-9