Art. 8
Scadenza dei versamenti rateali delle imposte
In vigore dal 13 gen 2024
Scadenza dei versamenti rateali
delle imposte
1. All' del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «, previa opzione esercitata dal contribuente in sede di dichiarazione periodica,» sono soppresse e le parole: «mese di novembre» sono sostituite dalle seguenti: «16 dicembre»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. I versamenti rateali sono effettuati entro il giorno 16 di ciascun mese.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal versamento delle somme dovute a titolo di saldo delle imposte relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023.
Storico versioni
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