Art. 14
Innalzamento della soglia per l'esonero dall'apposizione del visto di conformità
In vigore dal 13 gen 2024
Innalzamento della soglia per l'esonero dall'apposizione
del visto di conformità
1. All'articolo 9-bis, comma 11, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: «a) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente all'imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive;
b) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 70.000 euro annui;».
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