Art. 14

Innalzamento della soglia per l'esonero dall'apposizione del visto di conformità

In vigore dal 13 gen 2024
Innalzamento della soglia per l'esonero dall'apposizione del visto di conformità 1. All'articolo 9-bis, comma 11, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: «a) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente all'imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive; b) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 70.000 euro annui;».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-01-08;1#art-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Innalzamento della soglia per l'esonero dall'apposizione del visto di conformità (Art. 14 Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari.) — Testo vigente | Portale Normativo