Art. 16
Semplificazione della dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta
In vigore dal 13 gen 2024
Semplificazione della dichiarazione annuale
dei sostituti d'imposta
1. Al fine di semplificare la dichiarazione annuale presentata dai sostituti d'imposta, i soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, obbligati a operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi che costituiscono redditi di lavoro dipendente o autonomo, sotto qualsiasi forma, effettuano i versamenti mensili delle ritenute e delle trattenute indicando anche l'importo delle ritenute e delle trattenute operate, gli eventuali importi a credito e gli altri dati individuati con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7.
2. Le comunicazioni dei dati effettuate ai sensi del presente articolo sono equiparate a tutti gli effetti alla esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all', comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
3. In via sperimentale, possono avvalersi delle disposizioni del presente articolo i sostituti d'imposta di cui al comma 1 con un numero complessivo di dipendenti al 31 dicembre dell'anno precedente non superiore a cinque. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate può essere ampliato il numero massimo di dipendenti.
L'adesione al sistema semplificato di cui al comma 1 tramite comportamento concludente è vincolante per l'intero anno d'imposta per cui è esercitata.
4. Il pagamento delle ritenute e delle trattenute di cui al comma 1 è effettuato con le modalità di cui all' del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate. Contestualmente all'invio dei dati di cui al comma 1, ai fini del pagamento delle ritenute, il sostituto d'imposta autorizza l'Agenzia delle entrate all'addebito sul proprio conto identificato dal relativo codice IBAN, intrattenuto presso una banca, Poste Italiane o un prestatore di servizi di pagamento, convenzionati con la medesima Agenzia.
5. La trasmissione dei dati e il versamento di cui al comma 1 sono effettuati direttamente dal sostituto d'imposta o tramite gli incaricati di cui all', commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dai versamenti relativi alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta dell'anno d'imposta 2025.
7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati gli ulteriori elementi informativi da comunicare e sono definiti modalità e termini per la trasmissione dei dati, nonché ogni altra disposizione di attuazione.
8. Alle attività di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
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