Art. 26
Disposizioni finanziarie
In vigore dal 13 gen 2024
1. Agli oneri derivanti dall', valutati in 1,2 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all', comma 3, secondo periodo, della legge 9 agosto 2023, n. 111.
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