Art. 23

Rafforzamento dei contenuti conoscitivi del cassetto fiscale

In vigore dal 6 ago 2024
1. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti, all'interno di apposita area riservata, servizi digitali per la consultazione e l'acquisizione dei dati, degli atti e delle comunicazioni gestiti dall'Agenzia delle entrate che li riguardano, compresi quelli riguardanti i ruoli dell'Agenzia delle entrate-Riscossione relativi ad atti impositivi emessi dall'Agenzia delle entrate. 2. L'acquisizione dei documenti di cui al comma 1 è effettuata anche attraverso servizi di trasferimento massivo e in forma strutturata dei dati contenuti nei documenti stessi. 3. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali nei casi previsti dall'articolo 36, comma 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sono definite le regole tecniche e amministrative per la messa a disposizione, l'accesso e l'utilizzo dei servizi digitali di cui al comma 1 ai contribuenti ed eventualmente agli intermediari da loro delegati. 4. Alle attività di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-01-08;1#art-23

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Rafforzamento dei contenuti conoscitivi del cassetto fiscale (Art. 23 Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari.) — Testo vigente | Portale Normativo