Art. 25
Semplificazione degli adempimenti tecnici correlati ai trasferimenti immobiliari
In vigore dal 13 gen 2024
Semplificazione degli adempimenti tecnici correlati
ai trasferimenti immobiliari
1. Al fine di semplificare gli adempimenti tecnici correlati ai trasferimenti immobiliari, all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 5, è inserito il seguente: «5-bis. A decorrere dalla data stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, gli adempimenti di cui al comma 5 vengono effettuati con modalità telematiche dall'Agenzia delle entrate mediante deposito, su un'area dedicata del Portale dei Comuni, dei tipi di frazionamento ad essa presentati per via telematica dai professionisti incaricati, preliminarmente alla loro approvazione. In sede di prima applicazione, l'Agenzia delle entrate comunica l'avvenuto deposito a ciascun comune competente, mediante posta elettronica certificata la cui ricevuta di avvenuta consegna sostituisce l'attestazione di cui al comma 5. Ulteriori o alternative modalità telematiche possono essere stabilite con successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate d'intesa con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.».
2. Alle attività di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-01-08;1#art-25