Art. 9

Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 13 gen 2024
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-13;222#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Clausola di invarianza finanziaria (Art. 9 Disposizioni in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l'inclusione e l'accessibilita', in attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera e), della legge 22 dicembre 2021, n. 227.) — Testo vigente | Portale Normativo