Art. 4
Inclusione sociale e accesso delle persone con disabilità tra gli obiettivi di produttività nella pubblica amministrazione
In vigore dal 13 gen 2024
1. Al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all', dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Nel valutare la performance individuale ed organizzativa di cui al comma 4 si tiene conto del raggiungimento o meno degli obiettivi per l'effettiva inclusione sociale e la possibilità di accesso alle persone con disabilità di cui all', comma 2-bis, anche ai fini dell'applicazione dei commi 5 e 5-bis del presente articolo.»;
b) all', dopo il comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente:
«2-bis. Gli obiettivi, anche nell'ottica di una corretta allocazione delle risorse, assicurano l'effettiva inclusione sociale e le possibilità di accesso delle persone con disabilità.»;
c) all', comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta, in fine, la seguente:
«d-bis) agli indicatori di performance relativi al raggiungimento degli obiettivi derivanti dalla programmazione strategica della piena accessibilità delle amministrazioni, da parte delle persone con disabilità.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-13;222#art-4