Art. 9
9 / 10Clausola di invarianza finanziaria
In vigore dal 13 gen 2024
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-13;222#art-9