Capo III

Art. 9

Registrazione dei medicinali veterinari omeopatici

In vigore dal 18 gen 2024
1. La domanda di registrazione di un medicinale veterinario omeopatico di cui all'articolo 86 del regolamento, è presentata al Ministero della salute completa della documentazione di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del regolamento. 2. Ai fini della registrazione, il Ministero della salute verifica la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 86, paragrafo 1, del regolamento, e procede alla registrazione ovvero alla comunicazione del rigetto della domanda di cui al comma 1, secondo le modalità e i termini previsti dall'articolo 87 del regolamento. 3. Il Ministero della salute classifica, ai sensi dell' del presente decreto, il medicinale veterinario omeopatico registrato. 4. Le modifiche del fascicolo di registrazione dei medicinali veterinari omeopatici che incidono sui documenti di cui all'articolo 87, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento, comportano la presentazione di una nuova domanda di registrazione. 5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, ogni modifica, comprese le integrazioni alla registrazione per nuove confezioni, deve essere comunicata al Ministero della salute almeno trenta giorni prima di essere apportata al fine di consentire le opportune valutazioni e modifiche della registrazione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-07;218#art-9

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