Titolo III

Art. 26

Vendita in altri esercizi commerciali

In vigore dal 18 gen 2024
1. La distribuzione all'ingrosso e la vendita dei medicinali veterinari non soggetti a prescrizione veterinaria di cui all', paragrafo 6, del regolamento, può essere effettuata anche in esercizi commerciali diversi da quelli di cui all' del presente decreto. 2. La vendita al dettaglio dei medicinali veterinari ad azione antiparassitaria e disinfestante per uso esterno e per uso orale può essere effettuata anche in esercizi commerciali diversi da quelli di cui all', purchè non sia previsto obbligo di prescrizione veterinaria. 3. Gli esercizi commerciali di cui al presente articolo si approvvigionano dei predetti medicinali veterinari dai fabbricanti e dai grossisti autorizzati nonché dai depositari di cui all' o dai titolari di autorizzazione all'immissione in commercio e, nel caso di cui al comma 1, da altri esercizi commerciali diversi da quelli di cui all'.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-07;218#art-26

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Vendita in altri esercizi commerciali (Art. 26 Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE, ai sensi dell'articolo 17 della legge 4 agosto 2022, n. 127.) — Testo vigente | Portale Normativo