Titolo III

Art. 20

Disposizioni specifiche per la fornitura di ossigeno e di altri gas medicinali

In vigore dal 18 gen 2024
1. La fornitura dell'ossigeno autorizzato per l'uso umano e di altri gas medicinali alle strutture di cura degli animali di cui all' del presente decreto, può essere effettuata secondo le disposizioni del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-07;218#art-20

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