Art. 9
Disposizioni specifiche per i prodotti intermedi
In vigore dal 2 gen 2024
1. In attuazione dell', paragrafo 3 del regolamento, la produzione di prodotti intermedi, è ammessa solo in stabilimenti riconosciuti ai sensi dell', paragrafo 1 del regolamento, per la produzione industriale di mangimi medicati, ed è soggetta alla prescrizione veterinaria, di cui all' del regolamento, eccetto che nei casi previsti dall' del regolamento.
2. I detentori degli animali possono utilizzare prodotti intermedi, dietro prescrizione medico veterinaria, solo se hanno la titolarità di stabilimenti riconosciuti ai sensi dell', paragrafo 1, del regolamento per la successiva produzione di mangimi medicati per autoconsumo.
3. Non è ammesso l'utilizzo di prodotti intermedi da parte dei detentori di animali da compagnia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-11-23;194#art-9