Art. 4

Competenze autorizzative, registrazione e riconoscimento degli operatori del settore dei mangimi

In vigore dal 2 gen 2024
Competenze autorizzative, registrazione e riconoscimento degli operatori del settore dei mangimi 1. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono le Autorità competenti per il riconoscimento degli stabilimenti, previo sopralluogo dell'Azienda sanitaria locale competente, ai sensi dell', paragrafo 3, del regolamento. 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano anche per il tramite delle Aziende sanitarie locali territorialmente competenti rilasciano, per ogni stabilimento di cui al comma 1, un numero di riconoscimento individuale nel formato previsto all'allegato V, capo II, del regolamento (CE) n. 183/2005. 3. Nel caso in cui il riconoscimento di cui al comma 1 sia rilasciato ad uno stabilimento già riconosciuto anche ai sensi dell' del regolamento (CE) n. 183/2005, l'autorità competente attribuisce allo stabilimento lo stesso numero di riconoscimento individuale già assegnato a condizione che nell'atto autorizzativo siano dettagliate le attività svolte ai sensi del regolamento. 4. Nel caso in cui il riconoscimento di cui al comma 1 sia rilasciato ad uno stabilimento in possesso di un numero di registrazione o di identificazione rilasciato ai sensi del regolamento (CE) n. 183/2005 o del regolamento (CE) n. 767/2009 in un formato conforme a quanto previsto dal regolamento, l'autorità competente conferma allo stabilimento il medesimo numero di riconoscimento individuale anteponendovi il carattere α. 5. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche per il tramite delle Aziende sanitarie locali competenti, revocano le autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto legislativo del 3 marzo 1993, n. 90, agli operatori del settore dei mangimi che esercitano attività non soggette al riconoscimento di cui all', paragrafo 1, del regolamento. 6. Gli operatori che esercitano le attività non assoggettate al riconoscimento di cui all', paragrafo 2, del regolamento, notificano la propria attività all'Azienda sanitaria locale competente ai fini della registrazione degli stabilimenti nel rispetto delle procedure regionali in materia di attività soggette a notifica. 7. In materia di sospensione, revoca o modifica della registrazione e riconoscimento di cui al comma 1, si applicano la disposizione di cui agli del regolamento (CE) 183/2005. 8. Le spese relative alla registrazione e al riconoscimento degli stabilimenti sono a carico degli operatori del settore dei mangimi. Per la determinazione delle tariffe si applicano le disposizioni di cui agli , comma 13, e 13, comma 6, nonché dell'allegato 2, sezione 8, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-11-23;194#art-4

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