Art. 14
Competenze all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni
In vigore dal 2 gen 2024
Competenze all'accertamento
e all'irrogazione delle sanzioni
1. Le attività di controllo ufficiale sono svolte dal Ministero della salute, dalle regioni, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, dalle aziende unità sanitarie locali, che provvedono, negli gli ambiti di rispettiva competenza, all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente decreto.
2. È fatta salva l'applicazione degli , della legge 24 novembre 1981, n. 689, e la competenza degli altri organi preposti all'accertamento delle violazioni previste dal presente decreto.
3. Per quanto non previsto dal presente decreto, per le procedure sanzionatorie, si applicano le disposizioni della legge n. 689 del 1981.
4. Ove applicabile è fatta salva la disposizione concernente l'istituto della diffida di cui all', comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
5. I proventi derivanti all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie accertate dagli organi dello Stato nelle materie di competenza statale, per le violazioni di cui al presente decreto, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.
6. Per la graduazione della sanzione amministrativa irrogata con ordinanza - ingiunzione, l'autorità competente ai sensi dell'articolo 18, della legge 24 novembre 1981, n. 689, oltre ai criteri di cui all', della medesima legge, può tener conto del criterio relativo al grado di rischio di insorgenza di fenomeni di antimicrobicoresistenza derivanti dall'uso del mangime medicato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-11-23;194#art-14