Art. 9

Poteri del membro nazionale presso l'Eurojust

In vigore dal 24 dic 2023
1. Il membro nazionale distaccato presso l'Eurojust ha il potere di: a) agevolare o altrimenti sostenere l'emissione o l'esecuzione delle richieste di assistenza giudiziaria o riconoscimento reciproco; b) contattare direttamente e scambiare informazioni con le autorità nazionali competenti o con qualsiasi altro organo, ufficio o agenzia competente dell'Unione europea, inclusa la Procura europea; c) contattare direttamente e scambiare informazioni con le autorità internazionali competenti, in conformità degli impegni internazionali dello Stato; d) partecipare alle squadre investigative comuni, anche alla loro costituzione. 2. Il membro nazionale, di concerto con l'autorità nazionale competente, può altresì emettere o eseguire ogni richiesta di assistenza giudiziaria reciproca o di riconoscimento reciproco, nonché disporre, chiedere o eseguire misure investigative a norma della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014. 3. Quando ricorrono ragioni di urgenza, se non è possibile individuare o contattare tempestivamente l'autorità nazionale competente, il membro nazionale può adottare le misure di cui al comma 2, a condizione che ne informi quanto prima l'autorità nazionale competente. 4. Il membro nazionale esercita i poteri di cui ai commi 2 e 3 nei limiti e alle condizioni in cui essi possono essere esercitati dal pubblico ministero. Salvo che la legge preveda un diverso termine, sulle richieste formulate dal membro nazionale il giudice provvede senza indebito ritardo e comunque non oltre quindici giorni. 5. Il membro nazionale provvede alle comunicazioni necessarie ad assicurare il corretto e tempestivo esercizio dei poteri previsti dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale e 118-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, anche in relazione alle richieste e agli scambi di informazioni di cui all'.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-11-23;182#art-9

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Poteri del membro nazionale presso l'Eurojust (Art. 9 Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (EUROJUST) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio.) — Testo vigente | Portale Normativo