Art. 11

Corrispondenti nazionali dell'Eurojust

In vigore dal 24 dic 2023
1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, i procuratori generali presso le corti di appello e i procuratori della Repubblica presso i tribunali dei capoluoghi di distretto designano, nell'ambito dei rispettivi uffici, un corrispondente nazionale per l'Eurojust. 2. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo designa, altresì, il corrispondente nazionale per l'Eurojust in materia di terrorismo. 3. Il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia designa un corrispondente nazionale per l'Eurojust nell'ambito della Direzione generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria. 4. Ai fini della designazione dei corrispondenti nazionali per l'Eurojust si applicano i criteri indicati nell', comma 4.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-11-23;182#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo