Art. 12
Sistema di coordinamento nazionale dell'Eurojust per l'Italia
In vigore dal 24 dic 2023
Sistema di coordinamento nazionale
dell'Eurojust per l'Italia
1. È istituito il Sistema di coordinamento nazionale dell'Eurojust per l'Italia tra i corrispondenti nazionali, i membri nazionali e i punti di contatto di cui all'articolo 20 del regolamento, con la finalità di assicurare il coordinamento del lavoro da essi svolto.
2. Il corrispondente nazionale dell'Eurojust designato dal procuratore generale presso la Corte di cassazione è il responsabile del funzionamento del Sistema di coordinamento e ne convoca le riunioni con cadenza almeno annuale.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i corrispondenti nazionali, i membri nazionali e i punti di contatto di cui all'articolo 20 del regolamento, sentito il membro nazionale presso l'Eurojust, elaborano le linee-guida operative e programmano le altre iniziative volte a garantire l'effettività e l'efficacia dell'attività di coordinamento. Le linee-guida sono aggiornate con cadenza almeno biennale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-11-23;182#art-12