Art. 6

Disposizioni finanziarie, finali e abrogazioni

In vigore dal 5 set 2023
1. Agli oneri derivanti dall', comma 29, valutati in 3,5 milioni di euro nell'anno 2024 e in 1,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 3. All', comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242, le parole: «delle società ed associazioni sportive» sono soppresse. 4. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 agosto 2023 MATTARELLA Tajani, Il Vicepresidente ex articolo 8, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 Abodi, Ministro per lo sport e i giovani Calderone, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze Piantedosi, Ministro dell'interno Salvini, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Schillaci, Ministro della salute Valditara, Ministro dell'istruzione e del merito Bernini, Ministro dell'università e della ricerca Zangrillo, Ministro per la pubblica amministrazione Locatelli, Ministro per le disabilità Visto, il Guardasigilli: Nordio
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-08-29;120#art-6

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