Art. 2

Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37

In vigore dal 5 set 2023
1. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all', comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) Comitato Italiano Paralimpico (CIP): l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato Paralimpico Internazionale che, in conformità ai principi dell'ordinamento sportivo paralimpico internazionale, è autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive paralimpiche afferenti tutte le tipologie di disabilità;» b) all', comma 3, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: «In tal caso, una delle due parti assistite dall'agente sportivo è il lavoratore sportivo. L'agente sportivo assiste unicamente il lavoratore sportivo e una tra la società sportiva cessionaria e la società sportiva cedente, ovvero il lavoratore sportivo e la società sportiva in vista del rinnovo del contratto di lavoro professionistico o per apportare integrazioni o modificazioni allo stesso.»; c) all'articolo 10, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Nessun pagamento, utilità o beneficio è dovuto all'agente sportivo da parte del minore in relazione alle attività svolte in suo favore, ferma restando la remunerazione dell'agente sportivo da parte di uno degli esercenti la responsabilità genitoriale o dell'esercente la tutela o la curatela legale del lavoratore sportivo. Tale remunerazione, unitamente a quelle del comma 4 dell'articolo 8, sono oggetto di monitoraggio sulla base dei decreti di cui al comma 5 del medesimo articolo e delle linee guida dell'Autorità politica delegata in materia di sport.».
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Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-08-29;120#art-2

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