Art. 3

Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38

In vigore dal 5 set 2023
1. All' del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38 sono apportate le seguenti modificazioni: a) ovunque ricorrano, le parole «progetto definitivo» sono sostituite dalle seguenti: «progetto di fattibilità tecnica ed economica»; b) al comma 1: 1) le parole «di cui all', comma 1, lettera ggggg-quater), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a valere quale progetto di fattibilità tecnica ed economica, di cui all'articolo 23, commi 5 e 5-bis del medesimo decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» sono soppresse; 2) dopo le parole «in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire»,,, sono aggiunte, in fine, le seguenti: «da un elaborato volto ad illustrare il rispetto dei principi della sostenibilità economica, territoriale, ambientale e sociale dell'intervento e dell'impatto sociale del medesimo e da un documento recante sintesi dei principali termini e condizioni volti a regolare i rapporti tra soggetto affidatario ed amministrazione»; c) al comma 2: 1) al primo periodo, le parole «dell'articolo 23, commi 5 e 5-bis, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento unico di cui all'articolo 216, comma 27-octies, del medesimo decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Allegato I.7 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»; 2) al secondo periodo, le parole «in aree contigue all'intervento di costruzione o di ristrutturazione dell'impianto sportivo» sono soppresse; 3) gli ultimi due periodi sono sostituiti dai seguenti «Il diritto di superficie e il diritto di usufrutto non possono avere una durata superiore a quella della concessione di cui all'articolo 178 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e comunque non possono essere ceduti, rispettivamente, per più di novanta e di trenta anni. Si applica la disciplina prevista dall'articolo 9 e dagli articoli 174 e seguenti del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, relativa all'allocazione dei rischi e al raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario nelle concessioni.»; d) al comma 5, le parole «nel rispetto del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e del regolamento unico di cui all'articolo 216, comma 27-octies, del medesimo decreto» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»; e) al comma 6: 1) le parole «nelle ipotesi previste dall', comma 2, lettera a), del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» sono sostituite dalle seguenti: «nelle ipotesi espressamente previste dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»; 2) le parole «ai sensi dell'articolo 183, comma 9, del medesimo codice» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 193 del medesimo codice»; 3) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «In relazione agli interventi di cui al precedente periodo, e fatto salvo quanto previsto ai sensi dell'articolo 193 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il soggetto proponente deve essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal medesimo codice». f) al comma 11: 1) al primo periodo, le parole «nelle ipotesi previste dall', comma 2, lettera a), del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» sono sostituite dalle seguenti: «nelle ipotesi espressamente previste dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»; 2) al terzo periodo, le parole «se dichiara di assumere la migliore offerta presentata» sono sostituite dalle seguenti: «se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario»; 3) il penultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Si applicano, per quanto non diversamente disciplinato, dal presente articolo, le previsioni del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in materia di finanza di progetto. In particolare, se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta, comprensive anche dei diritti sulle opere dell'ingegno. L'importo complessivo delle spese rimborsabili non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara. Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese documentate ed effettivamente sostenute per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al terzo periodo». g) al comma 12: 1) al secondo periodo, le parole «sono redatti nel rispetto del regolamento unico di attuazione, esecuzione e integrazione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previsto dall'articolo 216, comma 27-octies, del medesimo codice» sono sostituite dalle seguenti: «sono redatti nel rispetto del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»; 2) al terzo periodo, la parola «contigue» è soppressa; 3) all'ultimo periodo, le parole «le previsioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» sono sostituite dalle seguenti: «le previsioni del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36» 4) dopo l'ultimo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «Ai fini dell'esecuzione e della successiva gestione degli interventi, e nella prospettiva di agevolare il coinvolgimento di risorse e capitali pubblici e privati, l'associazione o società sportiva dilettantistica o professionistica ha facoltà di costituire una società di scopo partecipata in misura superiore al 50 per cento.». h) il comma 17 è soppresso; i) dopo il comma 18, sono aggiunti, in fine, i seguenti: «18-bis. Gli investitori istituzionali di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché i soggetti di cui all', numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015 e l'Istituto per il Credito Sportivo, anche in collaborazione con operatori economici e con le Amministrazioni interessate, possono promuovere gli interventi di cui al presente articolo. Fermo il regime di maggiore semplificazione previsto dalla normativa vigente, trovano applicazione, in relazione ad interventi su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti le disposizioni di cui agli articoli 193 e seguenti del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. 18-ter. Ai fini di rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni interessate a perseguire gli obiettivi di ammodernamento e riqualificazione del patrimonio pubblico dedicato alla pratica sportiva anche attraverso le procedure di cui al presente decreto, l'Istituto per il Credito Sportivo è autorizzato a sottoscrivere convenzioni con le amministrazioni richiedenti aventi ad oggetto la prestazione di servizi di assistenza tecnica.» 2. All', del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, al comma 3, le parole «di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36». 3. All'articolo 8, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, al comma 2, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il regolamento unico prevede l'utilizzo del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, per la raccolta e gestione dei dati».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-08-29;120#art-3

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